Salta al contenuto principale

Amministratore di sostegno, tutela legale e difficoltà a firmare

 

Indice

Amministratore di sostegno

Interdizione

Inabilitazione

Difficoltà a firmare

 

 

Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel 2004, cui sempre più si fa ricorso per evitare di avvalersi di strumenti molto più limitativi dell’autonomia della persona, ovvero l’interdizione e l’inabilitazione. Con l’amministrazione di sostegno, infatti, la persona conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e, in ogni caso, può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

 

Si ricorre alla figura dell’amministrazione di sostegno quanto la persona, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

 

La domanda per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere proposta dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero, oppure dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. La procedura - che può essere presentata personalmente oppure con l’ausilio di un avvocato - è gratuita, proprio perché rivolta a realizzare finalità dello Stato di protezione degli incapaci. Chi vi ricorre deve pagare solo le spese per il rilascio di copia di atti e le spese richieste dall’ufficiale giudiziario per l’esecuzione delle notifiche.

 

Per maggiori informazioni su questo argomento leggi la guida AISM:

Amministratore di sostegno e sclerosi multipla: quando, come e perché

 

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno si presenta al giudice Tutelare del luogo in cui in beneficiario ha la residenza o il domicilio e deve indicare, tra le altre cose, anche le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno.

 

Il Giudice tutelare, sentito l’interessato e presa ogni opportuna informazione per individuare i suo reali problemi ed esigenze, emette il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, scegliendolo tra gli stretti familiari della persona, oppure designando la persona indicata dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Può essere nominato anche un soggetto esterno alla sfera familiare (per esempio avvocato, commercialista, etc.,) che per professionalità può garantire un’adeguata protezione e un puntuale sostegno del soggetto fragile che vede ridotte le proprie autonomie. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

 

Il decreto di nomina deve indicare, tra l’altro, la durata dell’incarico e gli atti per i quali l’interessato deve essere sostituito o assistito dall’amministratore. Questa indicazione è molto importante perchè delimita l’area di incapacità del soggetto e dimostra come l’amministrazione di sostegno sia concepita per lasciare alla persona il massimo grado di libertà d’azione possibile. Il decreto viene annotato a margine dell’atto di nascita.

Torna all'indice

 

 

Interdizione

L'interdizione è una misura giudiziale prevista nell'interesse del soggetto in condizione di abituale infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi. Data la fortissima limitazione che apporta all’autonomia della persona, è diventato un istituto a cui si fa raramente ricorso. Il procedimento per l’interdizione può essere promosso dallo stesso interessato, dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

 

Il Giudice, esaminata la persona - eventualmente anche con l’assistenza di un consulente tecnico - interrogati i parenti prossimi e assunte le necessarie informazioni, nomina un tutore, individuandolo, possibilmente, nel coniuge che non sia separato legalmente, o nella persona stabilmente convivente, nel padre, nella madre, nel figlio o nel fratello o nella sorella, nel parente entro il quarto grado ovvero nel soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

L’interdetto non può compiere alcun atto da sé. Al suo posto, sostituendosi integralmente, vi provvede il tutore che agisce in sua rappresentanza. Tuttavia, per garantire che gli atti di amministrazione dei beni rispondano effettivamente all’interesse dell’interdetto, è previsto che il tutore li possa compiere solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Giudice. La sentenza di interdizione deve essere comunicata all’ufficiale dello stato civile affinché la annoti a margine dell’atto di nascita.

Torna all'indice


 

 

Inabilitazione

L'inabilitazione è invece disposta nei confronti di quei soggetti il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, esponga sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici. Infine può essere inabilitato il sordomuto e il non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell’istituto dell’interdizione. All’inabilitato viene assegnato un curatore (anche in questo caso il Giudice darà la preferenza, nella scelta, a un familiare). Gli atti familiari e personali (matrimonio, testamento) possono essere compiuti dall’inabilitato, se ha una sufficiente capacità di intendere e di volere. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’inabilitato. Gli atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti dall’inabilitato da solo ma con l’assistenza del curatore. Si parla di assistenza proprio perché il curatore non sostituisce completamente l’incapace ma si limita a integrare la volontà di quest’ultimo, che partecipa insieme con lui al compimento dell’atto. La sentenza di inabilitazione deve essere comunicata all’ufficiale dello stato civile affinchè la annoti a margine dell’atto di nascita.

Torna all'indice

 

 

 

Difficoltà a firmare

Possono richiedere questo tipo di servizio a domicilio le persone che, per motivi di salute, sono impossibilitate a recarsi presso gli uffici del Comune per autenticare firme o per il rilascio della carta di identità. Per fare richiesta occorre chiederlo al Comune stesso, tenendo presente che l’ufficio non può effettuare l'autentica della firma di una persona che non è in grado di intendere e/o manifestare la propria volontà. Tramite la Procura invece la persona disabile conferisce a un'altra persona il potere di rappresentarlo, ovvero di compiere uno o più atti in suo nome e per suo conto. Nonostante sia una pratica piuttosto costosa, è preferibile che la procura sia conferita con atto notarile, perché l’atto garantisce un maggiore livello di garanzia. Ne va valutata la necessità in alternativa all’amministratore di sostegno.

Torna all'indice