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17/05/2017

Invalidità civile e limiti di reddito per avere gli assegni e le pensioni: non si conta più la casa di abitazione

Dal 1 Gennaio 2017 non si deve più conteggiare la prima casa fra i redditi da dichiarare per la concessione degli assegni e pensioni dell’invalidità civile

 

Una recente circolare dell’INPS (n. 74 del 21 aprile 2017) ha segnato un’importante svolta in materia di erogazione delle prestazioni economiche dell’invalidità civile.  Fino a ora, infatti, ai fini dell’erogazione dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione d’inabilità, fra i redditi utili a raggiungere i limiti previsti per la concessione, l’Istituto conteggiava anche quello relativo alla prima casa, l'immobile di abitazione.

 

Negli ultimi anni alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione avevano già rivisto tali criteri, affermando che il reddito della casa di abitazione dovesse essere escluso ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità. INPS, dunque, ha recepito quello che era solo l’orientamento della giurisprudenza, e lo ha reso attuabile con la Circolare di Aprile: il reddito della casa di abitazione non verrà più considerato né ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità né ai fini della maggiorazione sociale dell’assegno sociale.

 

Ricordiamo che si continuano invece a conteggiare tutti gli altri redditi imponibili IRPEF, sui quali cioè si pagano delle tasse (es. redditi da lavoro, rendite agrarie, ecc.). 

 

La circolare chiarisce però che tale regola varrà  solo a partire dal 1 gennaio 2017, sia per i nuovi assegni, liquidati per la prima volta, che per quelli già in essere da tempo.

Una persona prima esclusa dalle provvidenze per aver superato il limite reddito previsto, qualora scendesse sotto tale limite a seguito dell’esclusione della prima casa, potrà richiedere di non restituire assegni e pensioni che le fossero stati contestati dall’INPS per superamento dei limiti di reddito; oppure potrà chiedere il riconoscimento degli assegni e anche eventuali arretrati, ma solo per i debiti o i crediti contratti a partire dal 1 Gennaio 2017.

 

Per saperne di più:

Quali redditi sono esenti IRPEF