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29/06/2017

APE sociale in Gazzetta Ufficiale: al via le domande per l'anticipo pensionistico

La misura sperimentale è un'indennità per chi non ha ancora i requisiti per andare in pensione di vecchiaia ma presenta alcuni requisiti, come invalidità civile o assistenza a un parente con handicap grave. Prima scadenza per le domande 15 luglio 2017

 

L’anticipo di pensione denominato APE sociale, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dunque attivo. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, consiste in un’indennità corrisposta a chi non ha ancora i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia o non ha i requisiti per la pensione anticipata, ma presenta determinate condizioni, come l'invalidità civile o necessità di assistere il coniuge o un parente con handicap grave.

 

Vediamo quali sono queste condizioni, come si fa a richiederlo e in cosa consiste.

Cosa è

Chi può richiederlo

Iter della richiesta

 

 

Cosa è e chi può richiederlo


È un indennità erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile che avrebbe la pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).

 

 

La rata in ogni caso non può superare 1.500 euro lordi mensili e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017). Non è compatibile con attività lavorativa: va infatti documentata anche la cessazione dell’attività lavorativa.

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Chi può richiederlo

Possono richiederlo i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS (restano esclusi gli assicurati presso le casse professionali) se rientrano in una delle seguenti categorie:

Disoccupati  che non percepiscono più - da almeno tre mesi - l’indennità di disoccupazione e  per i quali lo stato di disoccupazione è conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art.7 della legge n.604/1966).

Coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (art.3, comma 3, legge 104/1992).  

Invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.  

Lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno delle seguenti professioni:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.

– Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

– Conciatori di pelli e di pellicce.

– Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante.

– Conduttori di mezzi pesanti e camion.

– Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.

– Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.

– Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

– Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati.

– Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.

– Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

 

Questi soggetti poi possono chiederlo se:

hanno almeno 63 anni di età;

hanno almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;

maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dal momento della richiesta di APE;

non sono titolari di alcuna pensione diretta.

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Iter per richiederlo

Chi raggiunge i requisiti succitati entro il 31 dicembre del 2017 potrà presentare domanda entro il 15 luglio del 2017. Chi invece matura i requisiti entro il 31 dicembre del 2018, ha la possibilità di presentarla entro il mese di marzo del 2018.

 

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente per via telematica compilando il modulo apposito sul sito dell’INPS, anche avvalendosi dell’aiuto di un patronato:

va presentata all’INPS una domanda di riconoscimento e attestazione dei requisiti previsti;

va contestualmente presentata la domanda di APE.

 

L’INPS risponderà entro il 15 ottobre 2017 per le domande presentate entro luglio 2017; per le richieste presentate entro il 31 marzo 2018 sarà invece data risposta entro il 30 giugno del 2018.

 

Sono però previsti limiti di spesa: l’APE sociale sarà riconosciuta, a domanda, entro i limiti annuali di spesa previsti dall’ultima legge di Bilancio, ovvero nel limite delle risorse che lo Stato ha stanziato per la sperimentazione nel 2017 e 2018. Se perverranno più domande rispetto alle risorse disponibili, la priorità sarà data a chi raggiungerà prima il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. A parità di requisito sarà invece considerato chi ha presentato prima la domanda.

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