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NEWS DALLA SEZIONE

"Mostra di Van Gogh" del museo Revoltella il 13 Aprile 2024 alle 11.00

AISM ti accompagna

 

Il Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna di Trieste aprirà le sue sale espositive del IV piano per accogliere una straordinaria mostra dedicata a Vincent Van Gogh, uno dei più celebri e ammirati pittori del mondo. Questo eccezionale evento è conosciuto come la "mostra dei record", già vista da 600.000 visitatori a Roma nel corso di pochi mesi.

Attraverso l'esposizione di oltre 50 capolavori di Van Gogh provenienti dal Kröller-Müller Museum di Otterlo, la mostra mira a tracciare l'intero percorso artistico del pittore. Da un appassionato legame con i bui paesaggi della giovinezza, passando per i disegni e gli oli dedicati ai tessitori, fino alle opere del suo periodo parigino che ritraggono paesaggi e momenti della vita sociale dell'artista. Infine, sarà possibile ammirare gli ultimi dipinti realizzati a St. Remy e Auvers-Sur-Oise, luoghi dove Van Gogh pose fine alla sua tormentata esistenza.

 

hai bisogno di aiuto per raggiungere la mostra "Van Gogh"? AISM può accompagnarti. 

Stiamo organizzando un gruppo per partecipare all'evento tutti insieme. Per chi ne avesse bisogno forniremo un servizio di trasporti attrezzati.  Per maggiori informazioni contatta la nostra segreteria 

mail: aismtrieste@aism.it

telefono: 040/948001

whatsapp: 366 666 4162

 

Info evento:

E' prevista una riduzione del biglietto per i partecipanti pari a 7 euro. La prenotazione verrà effettuata dalla nostra associazione due settimane prima della data prefissata e il termine di scadenza per le iscrizioni è il 25 Marzo 2024. 

 

Organizzato da:

 Comune di Trieste – Assessorato alle politiche della cultura e del turismo.

 

immagine mostra
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La procedura è semplice, ti basterà contattare la nostra sede. Trovi tutte le informazioni a questo link

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"Aperitivo in musica" al Hotel Hilton il 14 Marzo 

AISM ti accompagna

 

Proseguono gli Aperitivi in Musica della Scuola di Musica della Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi” - Citta di Trieste, ospitati nella splendida cornice del Double Tree by Hilton Trieste
Lo strumento più naturale e più antico del mondo è la voce umana, ed è per questa ragione che sarà possibile percorrere le tappe della storia della musica alla ricerca di brani di straordinaria bellezza e profondità. Il M° Raffaele Prestinenzi, accompagnato al pianoforte dal Prof. Giovanni Baldini, eseguirà un’accurata scelta di piccoli e grandi capolavori che impareremo ad apprezzare senza difficolta, comodamente accolti dal caffe dell’Hotel Hilton.

 

hai bisogno di aiuto per raggiungere l'evento "Aperitivo in Musica"? AISM può accompagnarti. 

Stiamo organizzando un gruppo per partecipare all'evento tutti insieme. Per chi ne avesse bisogno forniremo un servizio di trasporti attrezzati.  Per maggiori informazioni contatta la nostra segreteria 

mail: aismtrieste@aism.it

telefono: 040/948001

whatsapp: 366 666 4162

 

Info evento

La quota di partecipazione è di 10 euro (comprensiva di aperitivo); la prenotazione è obbligatoria.

14 Marzo  alle ore 18.30

 

Organizzato da:

Civica Orchestra di Fiati G. Verdi - Città di Trieste con il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali.

 

 

descrizione del evento in sintesi "Vieni con AISM il 14 Marzo alle ore 17 all' APERITIVO IN MUSICA presentato ed  organizzato dall'HOTEL HILTON"

 

 

 

Prorogate ulteriormente le patenti scadute o in scadenza dal 1 Febbraio al 31 Agosto 2020

Il Ministero dei Trasporti applica un’ulteriore proroga di tutti i titoli di guida, in linea con le norme europee introdotte per l’emergenza Covid-19. Le vediamo nei dettagli.

Il Ministero dei Trasporti (circolare numero 16356 del 12/06/2020) proroga i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. In particolare le patenti in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di 7 mesi dalla data di scadenza riportata.

 

Ugualmente sono prorogati  di 90 giorni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sia i certificati delle commissioni mediche locali (fogli di idoneità alla guida) ed i fogli provvisori di guida (per quanti stanno affrontando il rinnovo di patente speciale, che devono cioè sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020).

 

Infine vengono spostate anche le scadenze dei certificati di qualificazione professionale (CQC): quelli rilasciati in Italia con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020. Quelli rilasciati da altro Paese dell’Unione sono prorogati di 7 mesi dalla scadenza riportata.

 

L’Italia si è così allineata alle disposizioni europee emanate dall’Unione il 20 maggio, coordinando le norme italiane introdotte per l’emergenza.

 

 

Assenza dal lavoro per covid-19. Arrivano le indicazioni di INPS

Si potrà usufuire delle previsioni del Decreto Cura Italia anche in assenza del verbale di accertamento della condizione di handicap. Ecco chi ne ha diritto

 

Con il messaggio n. 2584, INPS ha emanato le indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale dell’assenza dal lavoro a causa della pandemia di covid-19, così come disciplinata dall’art. 26, comma 2° del Decreto Cura Italia (n. 18/2020) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. 

 

Da tempo attese, queste indicazioni erano state annunciate dal Consigliere Caponetto (Direttore dell’Ufficio Politiche per le Persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) durante il webinar organizzato da AISM durante la settimana nazionale della SM. È infatti, questo, un tema su cui AISM si è fortemente spesa assieme con FISH. Ma vediamone il contenuto.

 

L’importante passo in avanti compiuto da INPS consiste nell’aver dichiarato che si potrà fruire della previsione di cui all’art. 26 comma 2° anche in assenza del verbale di accertamento della condizione di handicap, ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 3° della legge n. 104/92. Questo vuol dire che, se fino a questo momento potevano fruire dell’assenza equiparata al ricovero ospedaliero solo i lavoratori portatori di handicap grave (art. 3°, comma 3°), i lavoratori portatori di handicap lieve (art. 3, comma 1°) che fossero anche in possesso di una condizione di rischio derivante da immunodepressione ovvero da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto ora potranno beneficiare di questa misura anche coloro che pur non avendo fatto richiesta (e ottenuto) il riconoscimento della condizione di handicap, siano però in possesso di un’attestazione di rischio da immunodepressione rilasciata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

 

Questo significa poter prescindere dalla legge 104/92. Resta fermo ovviamente l’obbligo di invio di una certificazione telematica a opera del medico curante all’INPS per rendere giustificata l’assenza del lavoratore.

 

Viene specificato che il medico curante è da intendersi anche lo specialista ospedaliero che ha in cura la persona, in linea con quanto richiesto sin dall’inizio da AISM che infatti ha concordato con la SIN e con la rete dei Centri clinici un modello di certificazione utile allo scopo. Ebbene il medico curante – così inteso  -dovrà avere cura, afferma l’INPS, di precisare nelle note di diagnosi del certificato di cui sopra, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del proprio paziente in modo tale da far emergere la situazione di rischio.

 

Oltre a ciò, il medico dovrà riportare gli estremi identificativi del verbale di legge 104 (per coloro che ne siano in possesso) ovvero gli estremi identificativi della certificazione rilasciata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

 

Gli uffici medico legali dell’INPS potranno, ove ne ravvisino l’opportunità, chiedere al lavoratore di acquisire ulteriore documentazione per la definizione della pratica. In questo caso, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione e, una volta sanata l’eventuale “anomalia”, il certificato verrà acquisito in procedura per l’erogazione della prestazione di malattia. Prestazione di malattia che, essendo equiparata alla degenza ospedaliera, prevederà una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico.

 

 

Assenze dal lavoro equiparate al ricovero: Messaggio INPS

A distanza di oltre tre mesi dall’entrata in vigore del decreto “cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27) , INPS provvede finalmente alla emanazione di una indicazione operativa che chiarisce i contorni applicativi dell’articolo 26 del decreto citato.

Lo ricordiamo: il comma 2 dell’articolo 26 dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, legge 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

INPS chiarisce questi aspetti con il messaggio 2584 del 24 giugno 2020 che ha anche un allegato riassuntivo delle certificazioni ammesse e lo fa al paragrafo 3 (gli altri riguardano altre condizioni).

Venendo al dunque tentiamo di riassumere l’iter e il percorso che il lavoratore deve seguire per vedersi equiparare l’assenza dal lavoro alla condizione di degenza ospedaliera.

1. È innanzitutto necessario disporre di uno specifico certificato del medico curante; “medico curante” non significa strettamente il medico di medicina generale ossia il cosiddetto medico di famiglia. Il medico curante è qualsiasi operatore sanitario che in quello specifico momento abbia in carico un paziente. II medico curante potrebbe essere anche lo specialista ospedaliero oppure di un centro di riabilitazione comunque un sanitario autorizzato al rilascio di certificazione di malattia.

2. Il certificato copre ed assicura la prestazione dal 17 marzo al 31 luglio prossimo. I certificati, al pari di altri relativi a ricovero e degenza, hanno validità di un anno. Significa che anche ora può essere presentato un certificato per un’assenza non retribuita effettuata da marzo in poi (fino a fine luglio).

3. Il medico curante inserisce nelle note di diagnosi l’indicazione dettagliata della condizione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica. Deve inoltre riportare le indicazioni del verbale di handicap (grave o non grave). Riassumendo, due i requisiti formali: il quadro clinico a rischio e il riferimento (data di rilascio, autorità che l’ha rilasciato) al verbale di handicap.

4. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Ciò significa che, stando alle indicazioni di INPS, chi non dispone di certificato di handicap (grave o non grave), deve rivolgersi ai servizi di medicina legale della propria ASL per ottenere una specifica certificazione. Questa viene poi indicata nel certificato del medico curante di cui al punto precedente.

5. Gli Uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta. Possono autorizzare oppure, laddove ne ravvisino l’opportunità, richiedere ulteriore documentazione sospendendo nel frattempo la pratica. È da supporre che questo riguardi anche le certificazioni già prodotte “provvisoriamente” in questi mesi dai lavoratori e magari non formalmente corrispondenti alle attuali indicazioni. Chi le ha presentate - in assenza di indicazioni - può attendere comunicazioni da INPS oppure interpellare l'INPS competente richiedendo informazioni sullo stato delle pratica. Ricordiamo che fino al 31 luglio rimane la possibilità comunque di presentare certificazione relativa alle assenze già effettuate (se non retribuite o indennizzate in altro modo).

Precisato l’iter è opportuno ricordare quello che il messaggio 2584 precisa: “in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico”.

Una decurtazione dei 2/5 significa che l’indennità è pari al 60% (per chi non ha familiari a carico).

Altra notazione: nemmeno questo messaggio scrive nero su bianco se tale periodo di “degenza” debba essere conteggiato ai fini del calcolo del periodo di comporto (quello che consente di conservare il lavoro entro un certo limite di giorni di malattia).

Concludiamo con un’osservazione. INPS – evidentemente autorizzata dal Ministero del lavoro da cui è vigilata, ha senza dubbio forzato l’interpretazione di alcuni passaggi particolarmente farraginosi con intenti, pur largamente tardivi, di semplificazione e sostenibilità. Rimangono alcuni coni d’ombra ed alcune interpretazioni che non trovano perfetta aderenza con il (pur) confuso dettato normativo. L’aspetto più rilevante riguarda la definizione della platea dei beneficiari che si evince leggendo il messaggio 2584 (punto 3 e descrizione della certificazione)

a) i lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o interessati dallo svolgimento di relative terapie salvavita, indipendentemente dal riconoscimento della gravità dell’handicap;

b) i lavoratori in possesso di certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ma per i quali, in aggiunta, il medico curante certifichi dettagliatamente la situazione clinica con anamnesi personale critica e tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio. Non è quindi sufficiente, secondo INPS, la mera titolarità del verbale di handicap grave per la concessione di questa prestazione, come invece – forse largheggiando – lasciava intendere la lettura dell’articolo 26 del decreto legge 18/2020.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS: Decreto Legge “Rilancio” e le misure a favore delle persone con disabilitàDecreto Legge “Rilancio” e le misure a favore delle persone con disabilità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Decreto rilancio” – già “decreto aprile” –. Si tratta di un ulteriore decreto legge che prevede lo stanziamento di 55 miliardi di euro per aiutare imprese e enti del terzo settore, famiglie, lavoratori, sanità, sistema di Protezione Civile. Tra le misure previste, vi è il rinnovo dell’estensione dei permessi della Legge 104, del congedo COVID per i lavoratori, del diritto al lavoro agile, della misura per l’equiparazione dell’assenza da rischio di immunodepressione al ricovero ospedaliero – anche se in questo caso rimangono i noti limiti nella formulazione della norma -. Previsto inoltre l’aumento dei fondi Dopo di Noi e Non Autosufficienza, l’istituzione del reddito d’emergenza, l’ulteriore proroga dei piani terapeutici.

 

L’approvazione del tanto atteso “Decreto rilancio” è stata annunciata nella serata del 13 maggio dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa insieme ai ministri dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, della Salute Roberto Speranza, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

 

Si tratta di un testo complesso finalizzato a ridare slancio al Paese a seguito dell’entrata nella Fase 2 e che contiene anche molteplici disposizioni di interesse per le persone con disabilità e sclerosi multipla, in alcuni casi si tratta della conferma o della proroga di misure già previste dai decreti Cura Italia e Liquidità. Trattandosi di un decreto legge, avrà immediata efficacia, e verrà poi sottoposto al consueto iter di conversione in legge, durante il quale – come già accaduto per il DL Cura Italia - sarà possibile apportare aggiustamenti e integrazioni.

 

Qui di seguito ci concentriamo sulle misure che possono interessare le persone con sclerosi multipla, con disabilità e loro famiglie, rimandando poi ad ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti nei prossimi giorni quando il testo del decreto verrà ufficialmente reso pubblico. Le indicazioni che seguono pertanto si basano sull’ultimo testo disponibile.

Aumento permessi legge 104/1992

Anche per maggio e giugno 2020 viene confermato l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili e che era stato introdotto per i mesi di marzo e aprile dal Decreto Cura Italia.

 

Vengono quindi previsti altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno, portando nuovamente il totale dei permessi tra i due mesi a 18 giorni totali (3 giorni a maggio + 3 giorni a giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni di permessi complessivi).

 

Per i lavoratori sono stati altresì prorogati di altri 15 giorni, arrivando ad un totale di 30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, i congedi parentali COVID19 mentre il bonus babysitter (utilizzabile alternativamente al congedo COVID) viene portato a 1.200 euro, specificando che può essere utilizzato anche per centri estivi o altri servizi integrativi per l’infanzia (tale bonus viene portato da 1.000 a 2.000 euro per i lavoratori del settore sanitario).

Diritto al lavoro agile

Il Decreto Rilancio ha inoltre esteso, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, il diritto a richiedere il lavoro agile a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che siano genitori di almeno un figlio minore di anni 14, ma ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Resta ferma la previsione già contenuta nel decreto Cura Italia per cui l’accesso al lavoro agile è condizionato al fatto che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Blocco dei licenziamenti

La sospensione della possibilità per i datori di lavoro di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali e collettivi è stata prorogata per complessivi 5 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia e così dal 17 marzo 2020.

 

Sono state altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

Il decreto ha inoltre previsto che per i datori di lavoro (a prescindere dal requisito dimensionale) che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbiano proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, possano revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente facciano richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Sorveglianza sanitaria in fase 2

Molte aziende riaprono e molte persone con sclerosi multipla potranno o dovranno tornare al lavoro (se non hanno un rischio dovuto a immunodepressione). Opportunamente, il Decreto Rilancio prevede che «per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità».

 

In pratica, ciascuna realtà professionale dovrà attivare i propri medici competenti per verificare l’idoneità alla mansione di tutti i propri dipendenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria in corso: per i lavoratori con disabilità, con altri quadri clinici o di età a rischio potrebbe anche verificarsi una situazione di inidoneità temporanea. Anche se il decreto precisa che l’intensificata sorveglianza sanitaria non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto, resta il fatto che con l’inidoneità temporanea potrebbe non essere dovuta la retribuzione. Sarà quindi necessario vigilare affinché non si verifichino situazioni non corrette.

Tutele per i lavoratori con gravi patologie e immunodepressione

Con l’art. 77 viene portata al 31 luglio 2020 la data entro la quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104, nonché ai lavoratori portatori di handicap con connotazione lieve (Art.3, comma 1°), in possesso altresì di certificazione rilasciata dagli competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, come già previsto dall’art. 26 comma 2° del Decreto Cura Italia.

 

Purtroppo permane ancora ambiguità rispetto ai soggetti certificatori in quanto il testo vigente non precisa chi siano “i competenti organi medico legali” e rimane fermo il riferimento anche per il rischio di immunodepressione allo stato di handicap. Su questa norma prosegue pertanto l’attività di AISM e FISH per chiedere una riformulazione del provvedimento.

Cumulabilità bonus e assegno ordinario di invalidità

Di particolare rilievo l’articolo 78 che pone in parte rimedio ad una problematica sollevata anche da AISM e FISH, con una lettera aperta al Governo nel corso dell’approvazione del DL “Cura Italia”: viene reso compatibile il “bonus 600 euro” anche con l’assegno ordinario di invalidità – AOI - (legge 222/1984).

 

Al momento infatti il bonus “reddito di ultima istanza” spetta ai lavoratori che percepiscono un assegno di invalidità civile, ma è invece negato a chi percepisce un assegno ordinario di invalidità o altri trattamenti previdenziali. Rimane invece aperta la questione della compatibilità del bonus con altri trattamenti previdenziali diversi dall’AOI.

 

Proroga accesso ad ammortizzatori

Anche se non strettamente correlato al tema della disabilità, si segnala inoltre, che con il decreto rilancio è stata confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, nonché di cassa integrazione salariale straordinaria e in deroga, con causale Covid – 19, utilizzabile dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto.

 

Viene inoltre prevista la possibilità, esclusivamente per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid – 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.

 

Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid – 19, entro i limiti di finanziamento previsti dall’art. 73 bis dello stesso decreto, che però potranno essere utilizzate solo a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica. Il limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid – 19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive).

Aumento dei fondi per le persone con disabilità e per la non autosufficienza

150 milioni è lo stanziamento complessivo previsto per le disabilità contenuto nell’art 111 interamente dedicato all’assistenza e ai servizi per la disabilità.

 

Fondo non autosufficienza (FNA): + 90 milioni

Viene disposto un incremento pari a 90 milioni di euro, per l'anno 2020, per il Fondo per le non autosufficienze, “al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Di questi 90 milioni, 20 sono vincolati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

 

Viene poi altresì previsto un incremento di 20 milioni, per l'anno 2020, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” ( legge 22 giugno 2016, n. 112, articolo 3, comma 1), per “potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19”.

 

Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate ai due fondi strutturali ma occorre mettere in evidenza un elemento molto importante: in entrambi i casi gli aumenti sono finalizzati alle specifiche finalità che il decreto ha esplicitato e che le regioni dovranno quindi rispettare nel momento del riparto delle risorse.

 

Infine, con una dotazione di 40 milioni di euro, viene istituito il nuovo Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità. La finalità è di fornire un sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

 

Proroga piani terapeutici

I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017), in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni.

 

Reddito di emergenza

Viene istituito il Reddito di Emergenza (Rem) erogato dall’INPS ai nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19. La misura riguarda tutti i nuclei familiari, e non solo quelli con persone con disabilità.

 

Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

 

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) il non superamento di specifici valori reddituali e patrimoniali ed un ISEE non superiore a 15 mila euro.

 

Il Reddito di emergenza sarà della durata di due mesi con un importo che potrà variare da un minimo di 400 ad un massimo di 800 euro.

 

Oltre ad essere incompatibile con il Reddito di cittadinanza, non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (escluso l’assegno di invalidità ex legge 222). Ricordiamo che fra quelle indirette c’è anche la pensione di reversibilità, qualsiasi sia l’importo.

 

 

CORONA VIRUS E LAVORO PER LE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA, CON GRAVI PATOLOGIE E IMMUNODEPRESSE

 

L’articolo 26 comma 2 del Decreto-legge, n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), consente ai lavoratori pubblici e privati con gravi patologie di assentarsi dal lavoro sino al 30 aprile con assenza equiparata al ricovero ospedaliero.

nello specifico possono assentarsi dal lavoro 

  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104
  •  i lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità

 

Sono organi abilitati a certificare la condizione di cui al richiamato articolo 26 comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N (Centro Sclerosi Multipla )

È stato peraltro elaborato un form di certificazione condiviso tra tutti i Centri SM volto a consentire a tutti i neurologi di dotarsi di uno strumento snello e fruibile per la compilazione della suddetta certificazione

 

Una volta ottenuta la  certificazione attestante il rischio da immunodepressione, i lavoratori devono inoltrare la suddetta certificazione al proprio datore di lavoro comunicando la propria intenzione di assentarsi ai sensi dell'art. 26 comma 2° del decreto legge n. 18/2020. 

 

Salvo diversa espressa indicazione del lavoratore medesimo, l'assenza si protrarrà sino al 30 aprile 2020, come espressamente sancito dalla norma. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all'INPS, , la causale dell'assenza del proprio dipendente.

https://www.aism.it/coronavirus_e_lavoro_le_persone_con_sclerosi_multipla_con_gravi_patologie_e_immunodepresse?fbclid=IwAR3Q41l58pylLa9ZZk1vdUjt6tZQdkgA1J9zGQOSlxnczualhTjJsnXuUF4

 

https://www.aism.it/emergenza_coronavirus_e_lavoro_chiarimenti_sulle_certificazioni_necessarie_persone_con_gravi

 

 

CORONA VIRUS E SCLEROSI MULTIPLA, COS'E' E QUALI PRECAUZIONI ADOTTARE PER PROTEGGERSI

https://www.aism.it/coronavirus_e_sclerosi_multipla_cos%C3%A8_e_quali_precauzioni_adottare_proteggersi

 

 

CORONA VIRUS : L'ELENCO DEI SERVIZI ATTIVI A TRIESTE PER AGEVOLARE ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE SOLE

 

  • Servizi Sociali Comunali

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 è attivo il Numero Verde dei Servizi Sociali 800 38.86. 88, in collaborazione con Televita S.p.A. e con la Protezione Civile comunale, per richieste di aiuto o piccole commissioni, come ad esempio fare la spesa. Il servizio è rivolto a persone con più di 70 anni o con difficoltà di spostamento.

  • Croce Rossa

Attiva anche la Croce Rossa al numero 040 31.31.31 (tasto 1) da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Il servizio di assistenza è a sostegno di soggetti deboli e anziani del territorio di Trieste, di età maggiore di 70 anni. Inoltre, gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid-19 possono contattare psicologi e psicoterapeuti al numero della Croce Rossa 06. 5510 (opzione 5) dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per ricevere assistenza psicologica qualificata al telefono.

  • Italiani a Casa

Italiani a Casa è la rete di solidarietà rivolta agli anziani e alle persone più vulnerabili in caso di contagio da Coronavirus. Per usufruire del servizio basta telefonare al numero 043 41.69.73.86.

  • Spesa solidale Trieste

Un servizio totalmente gratuito per persone anziane, disabili e fragili. Per poterne usufruire basterà telefonare al numero 351 88.80.687 o scrivere un’e-mail all’indirizzo spesasolidalets@gmail.com ogni giorno dalle 9 alle 19.30. Tra i servizi offerti ricordiamo: fare la spesa, andare in posta, ritirare ricette dal medico, andare in farmacia, buttare la spazzatura.

  • Roiano per tutti - Inziativa “Spesa a Casa - Roiano”

L'associazione si mette a disposizione della collettività per occuparsi della spesa quotidiana di generi alimentari e farmaceutici e di altre piccole commissioni. Il servizio è attivo per tutto il Comune di Trieste ed anche gli altri Comuni, basta chiamare il numero 351 93.43.424 attivo da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

  • Caritas Diocesana

Attivo anche il Centro Caritas di via Cavana per l’ascolto, utile achiunque abbia bisogno o a chi è solo. Per ogni esigenza contattare il numero 040 31.85.481.

  • Centro Antiviolenza G.O.A.P.

Nel rispetto delle norme previste nell’ultimo Dpcm, anche il Centro Antiviolenza G.O.A.P resta aperto e continua a rispondere alle richieste delle donne vittime di violenza. È possibile richiedere aiuto al numero 040 34.78.778 il lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 15; il martedì e mercoledì dalle 12 alle 18. In alternativa, è possibile scrivere una e-mail all'indirizzo info@goap.it.

  • Amici del Cuore

L'Associazione ha deciso di attivarsi consegnando a domicilio sia la spesa che i farmaci: contattate gli Amici del Cuore o attraverso un messaggio privato sul loro profilo Facebook o, preferibilmente, chiamando il numero telefonico 340 28.41.104. Il servizio di consegna sarà gratuito.

 

 

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO E CORONA VIRUS

 

 

Per la consegna farmaci a domicilio potete contattare:

 

 

SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO E CORONA VIRUS 

 

 

A seguito del decreto 11.3.2020 e delle misure straordinarie adottate per il contrasto al Coronavirus Covid-19, si informa che il servizio di supporto psicologico della sezione AISM sospende l’accoglienza diretta ma verrà garantita l’attività di sostegno psicologico a distanza.

 

L’ attività sarà garantita sempre dalla dr.ssa Paola Matussi, psicologa della sezione che si rende disponibile a: 

- convertire il servizio di supporto psicologico con la modalità a distanza,

- offrire un supporto telefonico/ telematico per chi lo desiderasse soprattutto in  questa difficile situazione.

Chiunque volesse usufruire del servizio può scrivere una mail a aismtrieste@aism.it mandare un messaggio al n. 366 6664162 o telefonare allo 040 948001 anche lasciando un messaggio in segreteria.

Dove siamo
Informazioni

Indirizzo: Via dei Modiano, 5

Telefono: 040/948001

Fax: 040/9384449

Email: aismtrieste@aism.it

Presidente: Paola Gaggi

Orari: Da Lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00