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Stato di handicap

 

La Legge 104/92 (art. 3,1) definisce persona con disabilità “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.

 

La stessa legge prevede (art. 3, comma) che “ Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”

 

La valutazione della disabilità si basa quindi su criteri bio-psico-sociali e non medico-legali: viene valutato quanto lo stato di salute della persona incide sulla sua vita quotidiana e quanto disagio le crea, anche in relazione al contesto socio-economico ed ambientale in cui vive.

 

Anche in questo caso quindi non c’è un riconoscimento automatico della disabilità in base alla patologia, bensì in base alle condizioni psicosociali e relazionali della persona nel suo ambiente di vita.

 

Iter della domanda

L'accertamento d è effettuato dalle stesse Commissioni che accertano le invalidità civili, presso l’INPS provinciale o, in alcuni casi, le singole ASL di residenza, integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella patologia da esaminare.

 

A partire dal 2027 le commissioni saranno sostituite dalla Unità di Valutazione di Base(UVB) composte da due medici legali di INPS e da un operatore sociale o psicologo.

 

Già dal 2025 le UVB partiranno in via sperimentale per la sclerosi multipla e alcune altre patologie: da gennaio a Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste; da settembre a Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta.

 

La domanda va presentata come quella dell’invalidità ed è ugualmente possibile far ricorso se non si ritiene adeguata la valutazione della commissione.

 

Nelle provincie della sperimentazione non si presenta più certificato introduttivo e domanda amministrativa, ma il solo certificato unico introduttivo del medico abilitato al nuovo sistema INPS; poi si viene convocati a visita.

 

La valutazione delle UVB è unica con un unico certificato finale della visita per invalidità, disabilità, legge 68/99, ecc.

 

Per i minorenni

Si procede come per gli adulti e possono essere attribuiti anche in questo caso sia una disabilità sia una disabilità con connotazione di gravità. Nel caso di residenza nelle province sperimentali valgono le stesse novità della Valutazione di Base introdotte per gli adulti con la riforma del 2021.

 

Nel caso dei minori il riconoscimento della disabilità è molto importante per tutti gli interventi collegati all’inclusione scolastica (piano individualizzato di studio, sostegno, ecc.). Esiste infatti la possibilità di richiedere contestualmente alla visita di Legge 104/92 anche il riconoscimento di alunno in stato di disabilità  sempre presso la ASL di residenza, che consente di accedere alle agevolazioni per lo studio: a partire dal 2017 e con linee guida del 2022 è stato previsto che i genitori o gli esercenti la potestà presentino richiesta di certificato medico diagnostico ai fini dell’inclusione scolastica alla ASL di residenza del minore; con questo certificato avviino poi la domanda di Legge 104/92 e di accertamento della disabilità a fini di inclusione scolastica. L’INPS fisserà anche in questo caso una visita al seguito della quale rilascerà sia il verbale di Legge 104/92. In seguito i genitori o esercenti la potestà potranno inoltrare il tutto all’Unità di valutazione multidisciplinare preposta di zona e all’istituto scolastico per la predisposizione del profilo funzionale, del Progetto Individuale e del Piano individuale di studio.

Nelle province della sperimentazione la valutazione nel caso dei minori ricomprenderà anche quella ai fini scolastici.

 

Benefici

In relazione al riconoscimento della disabilità (art. 3,1) o disabilità che necessità di maggiori sostegni (art 3, comma 3) si può usufruire di varie prestazioni socio-economiche e servizi, diversi da quelli legati all’invalidità civile: ad esempio agevolazioni di tipo fiscale (IVA al 4% su determinati acquisti) o servizi di assistenza socio-sanitaria (ad esempio assegni per la vita indipendente). Con la disabilità dell’art 3,3 (“che necessitò di maggiori sostegni”) si possono richiedere anche i permessi e alcune agevolazioni sul lavoro, sia per la persona disabile siaper il familiare che la assiste.

Ultimo aggiornamento: 02/02/2025