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22/07/2013

Congedi retribuiti, la Corte Costituzionale ne dà diritto anche a parenti e affini entro il terzo grado

 

La sentenza del 18 luglio 2013 amplia i benefici esistenti per assistere un famigliare con grave disabilità con un congedo straordinari di due anni

 

La Corte Costituzionale, con una recente sentenza, ha dichiarato incostituzionale non permettere – in mancanza di famigliari  più prossimi -  a parenti e affini entro il terzo grado, conviventi di persone con grave disabilità, di godere del congedo straordinario retribuito di due anni.
Dunque, in mancanza di parenti più prossimi, (o in caso di loro decesso o di patologie invalidanti) anche i parenti e affini entro il terzo grado potranno fruire di un congedo retribuito per assistere la persona disabile.

 

La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 è intervenuta sulla materia dei congedi retribuiti (fino ai due anni) concessi ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità (in possesso di verbale di handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).
La normativa vigente  art. 42 comma 5, DLgs n. 151/2001 - non include i lavoratori (nemmeno se conviventi e nemmeno nel caso siano gli unici in grado di assistere la persona con disabilità) che abbiano una parentela o un affinità diversa da quelle contemplate: fino a ora tale beneficio è stato fruito, nell’ordine, da: coniuge convivente, padre o madre, uno dei figli conviventi,  uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Su tale esclusione è stata sollevata, -  da parte del TAR della Calabria, - la questione di legittimità costituzionale oggetto della Sentenza 18 luglio 2013, n. 203.

 

La Corte - al fine di tutelare maggiormente tutte le persone con disabilità e i parenti che le assistono - ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo biennale (anche frazionabile) straordinario retribuito, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

 

In sintesi, sotto il profilo pratico, tale Sentenza genera una nuova situazione rispetto agli aventi diritto al congedo retribuito:

 

- il primo beneficiario è il coniuge convivente con la persona gravemente disabile;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio);
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e anche della madre ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
- se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.

 

In questo modo si ampliano i benefici e le tutele sia per il parente lavoratore che si trova a sostituire, anche momentaneamente, l’avente diritto originario, sia per la persona con handicap grave che vede ridotto il rischio di trovarsi priva di assistenza.