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Legge di Bilancio 2022: disposizioni di interesse per le persone con sclerosi multipla.

 

La nuova legge di Bilancio dello Stato è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 il 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore l'1 gennaio 2022.

 

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" è la norma che  continente le disposizioni economiche e finanziarie dello Stato, ovvero gli stanziamenti e gli obiettivi disposti per il triennio in corso e le disposizioni economiche per l’anno successivo. È quindi una legge cardine per poter realizzare tutte le politiche (sociali, sanitarie, del lavoro, ecc.) del Paese.


Ecco le principali novità di interesse per le persone con sclerosi multipla.

Novità fiscali e Fondi Nazionali.

Detrazione per le barriere architettoniche.

Fondo per accessibilità turistica delle persone con disabilità.

Fondo per le politiche a favore delle persone con disabilità.

Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità.

Fondo e piano per le pari opportunità 2020-2025, contro le discriminazioni di genere.

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

Incremento delle risorse per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

Fondo Caregiver.

Di interesse collegato anche Detrazioni per familiari a carico e Assegno Unico.

 

Misure di interesse in ambito lavorativo e previdenziale.

APE SOCIALE

Indennizzo Lavoratori fragili.

 

Misure socio assistenziali

Definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la Non autosufficienza e Fondo Non autosufficienza. Impegno di definizione di LEPS generali.

 

Misure sanitarie

Fondo sanitario nazionale.

Tetti di spesa farmaceutica

Disposizioni in materia di liste d’attesa

Finanziamento per l’aggiornamento dei LEA

Disposizioni in materia di assistenza psicologica

Finanziamento a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla
 

 

Novità fiscali e Fondi Nazionali.

Detrazione per le barriere architettoniche.

Viene istituita una detrazione specifica per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, che prima erano ricompresi in quelle del 36% o del 50% per i lavori di ristrutturazione. Tale detrazione è pari al 75% dell’imposta lorda per le spese di lavori che rientrano in questa tipologia, ovvero che rispondono ai requisiti tecnici previsti nel Decreto 236/89, e che sono effettuati tra l'1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 in edifici già esistenti.

 

La detrazione può essere applicata anche per “interventi di automazione degli impianti negli edifici e nelle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche; nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, o per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.” (art. 1, comma 42).

 

La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata con tre massimali diversi:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

È direttamente applicabile nella dichiarazione dei redditi che si effettuerà nel 2023 per il 2022, per le spese sostenute nel 2022. È possibile, in alternativa, optare per la cessione del credito, cioè cedere, seguendo una specifica procedura, il proprio credito di imposta ad una banca o direttamente ai fornitori di lavori, come già avviene con il bonus 110%. Per casi specifici e i dettagli operativi di applicazione di questa misura, come per il 110%, probabilmente l’Agenzia delle Entrate emanerà una norma esplicativa.

 

Fondo per accessibilità turistica delle persone con disabilità.

Fondo per interventi volti a realizzare l’accessibilità dell’offerta turistica da parte delle persone con disabilità. È dotato di 6 milioni di euro per gli anni 2022-2023 e 2024. Con Decreto successivo del Ministero del Turismo in collaborazione  con quello della Disabilità saranno stabilite le regole di erogazione.

 

Fondo per le politiche a favore delle persone con disabilità.

La legge di Bilancio 2020 aveva istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo per la disabilità e la non autosufficienza con 29 milioni  di  euro  di dotazione per  l'anno  2020,  a  200 milioni di euro per l'anno 2021 e a  300  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2022. Doveva finanziare gli interventi per il riordino delle politiche a sostegno della disabilità, tramite provvedimenti normativi attuativi specifici successivi. L'ultima legge di Bilancio lo ha rinominato in Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, trasferendolo al Ministero dell’Economia e incrementandolo di 50 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2026. Nel frattempo sulla Gazzetta n° 309 del 30 dicembre è stata anche pubblicata la “Legge Delega della disabilità, che costituisce la norma di avvio della riforma delle politiche per la disabilità, e che sarà realizzata tramite diversi decreti attuativi nel corso dei prossimi anni finanziati proprio con queato Fondo.

 

Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità.

Istituito dall’articolo 34 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41e convertito in Legge, ha una dotazione di 100 milioni di euro già prevista per il 2021, ed è incrementata di altri 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

È destinato a finanziare specifici interventi per:

a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità;

a cui questa legge di bilancio aggiunge “b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico”.

Sarà regolato da decreti attuativi per finanziare i progetti con queste finalità.

 

 

Fondo e piano per le pari opportunità 2020-2025, contro le discriminazioni di genere.

Il Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere è incrementato di 2 milioni per l’anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. È volto al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche tramite definizione di procedure per certificazione di “parità di genere” alle aziende, con conseguenti benefici contributivi alle stesse. L’erogazione sarà regolata con successivi Decreti.

 

È prevista l’adozione di un Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere, in linea con la Strategia Europea, con “l’obiettivo di individuare buone pratiche
per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale
.” Nonché l’istituzione per la sua realizzazione di una Cabina di regia
inter istituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Questa parte non riguarda direttamente le persone con disabilità, ma la discriminazione di genere e la doppia discriminazione delle donne con disabilità è un punto fondamentale delle politiche di pari opportunità che andranno pertanto attentamente seguite anche su questo fronte più ampio.

 

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

Istituito presso Ministero dell’Economia con una dotazione di 100 milioni per ciascun anno  dal 2022, è finalizzato a finanziare il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 13, co. 3, della L. 104/1992. Sarà ripartito agli Enti Locali e Comuni con successivi Decreti.

 

Incremento delle risorse per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

Viene incrementato il Fondo di solidarietà Comunale di 30 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 80 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 120 milioni a decorrere dall’anno 2027. La finalità è quella di fornire il trasporto per raggiungere la sede scolastica agli studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia. Sarà ripartito ai Comuni.

 

Fondo Caregiver.

Si stanziano 50 milioni di euro annui per il periodo 2022-2024 e 500.000 euro dal 2025 per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali del caregiver familiare, ovvero per la ripresa del cammino verso un riconoscimento di diritti al caregiver familiare. Da diverso tempo AISM con la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) sta operando per la costituzione di diritti soggettivi per i caregiver (in ambito di cura e supporto psicologico, lavorativo, socio economico e previdenziale) e per il riconoscimento formale di questo ruolo sociale fondamentale. Tante e diverse le azioni messe in campo, sia tramite interventi in singole audizioni parlamentari, inerenti i disegni di legge in corso di discussione, sia con azioni più dirette presso il Governo, sia soprattutto per tramite della partecipazione all’Osservatorio Nazionale Disabilità, che sviluppa proposte di politiche per la disabilità e nel 2020-21 ha elaborato una specifica proposta di politiche per i caregiver.

 

In particolare nel 2017 la legge di Bilancio ha istituito finalmente un Fondo apposito per interventi a supporto di questa figura ed ha introdotta una prima definizione generale di Caregiver familiare, tutt’ora in vigore. Non ha però  fissato alcun diritto soggettivo per i caregiver familiari, per definire e riconoscere i quali sarebbero ancora necessari diversi interventi normativi, che fissino e definiscano tali diritti e diano avvio a diversi Decreti attuativi nei vari ambiti legislativi coinvolti, ad esempio quello previdenziale per agevolazioni contributive e di prepensionamento, quello sociale, per prestazioni e servizi di supporto all’assistenza, quello sanitario, per prestazioni e servizi specifici di accompagnamento e supporto, ecc.

 

In un primo momento il Fondo era stato destinato ad avviare questa più ampia riforma legislativa; successivamente, a seguito dell’arrestarsi dei lavori per la legge quadro sul caregiver, e per poter sbloccare l’uso del Fondo, è stato rivolto a interventi diretti di assistenza domiciliare e per ricoveri di sollievo o supporti economici alle famiglie delle persone gravissime e gravi. Così il decreto del 27 ottobre 2020 ( Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020” ) ha suddiviso fra le Regioni il Fondo stanziato nel 2017, indirizzandolo a interventi di sostegno e sollievo dei caregiver familiari. Da qui ogni Regione ha emanato nel corso del 2021 norme regionali e bandi per la concreta distribuzione alle famiglie, tramite domanda dell’interessato. Per il 2022 il nuovo finanziamento è tornato all’obiettivo più ampio di riforma, per il quale si auspica la ripresa dei lavori per la legge quadro e per il riconoscimento dei diritti del caregiver.

 

Detrazioni per familiari a carico e Assegno Unico.

Permangono le detrazioni per i familiari a carico. Nel caso però di accesso all’Assegno Unico Universale, dall'1 marzo 2022 quest'ultimo sostituirà le detrazioni Irpef sui figli a carico; gli assegni al nucleo per figli minori; gli assegni per le famiglie numerose; il Bonus Bebè; il premio alla nascita e il fondo natalità per le garanzie sui prestiti; l’assegno temporaneo ai figli minori, erogati sino a fine Febbraio.  Immediatamente applicabile da marzo 2022 a domanda dell’interessato.

 

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Misure di interesse in ambito lavorativo e previdenziale.

Anticipo pensionistico (APE) sociale.

La misura viene prorogata anche per il 2022 ed estesa ad altre categorie di lavoratori tra cui docenti di scuola primaria e pre-primaria, tecnici della salute, magazzinieri, professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, estetisti, professioni qualificate nei servizi personali, artigiani, operai specializzati, agricoltori, ecc. In generale queste categorie potranno richiederlo a 63 anni di età, purché abbaiato versato 36 anni di contributi (30 se disoccupati, disabili o caregiver). L’APE introdotto nel 2017 è stato, in maniera non omogenea, prorogato comunque fino al dicembre scorso già per lavoratori dipendenti, invalidi al 74% e caregiver di disabili gravi ( art. 3, comma 3 legge 104/92). Qui le caratteristiche generali della misura già in vigore, che INPS dovrà poi aggiornare in relazione alle nuove disposizioni di cui sopra.

 

Indennizzo lavoratori fragili.

Previsto un indennizzo di 1.000 euro in favore dei cosiddetti lavoratori fragili (pubblici e privati) che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro, in base alle norme relative al Covid19, e non abbiano goduto della relativa indennità, in ragione del superamento del limite di durata del trattamento di malattia. L'indennizzo sarà erogato a domanda dell’interessato presso INPS.

 

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Misure socio assistenziali

Definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la Non autosufficienza e Fondo Non autosufficienza. Impegno di definizione di LEPS generali.

Da moltissimi anni si richiede la definizione di livelli di prestazioni sociali nazionali, che siano riconosciuti e uguali su tutto il territorio nazionale. Ad oggi, mentre esiste un elenco di prestazioni sanitarie uguale per tutti i cittadini italiani, per i servizi e le prestazioni sociali ogni ente locale e Comune stabilisce quali siano e come distribuirli in linea con la legge quadro generale 328/00. Questa Legge di Bilancio, in linea con il piano nazionale per le non autosufficienze, il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), introduce una definizione e contenuti di LEPS per la non autosufficienza per 3 ambiti:

a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, integrati anche con specifiche soluzioni abitative, ecc;

b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali ad esempio il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità ecc;

c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio, ecc;

 

La loro erogazione sarà garantita dagli ambiti sociali territoriali e l’accesso dovrà essere integrato con i servizi sanitari tramite dei Punti Unici di Accesso (PUA). Presso i PUA operano équipe integrate del sistema sanitario e sociale, che agiscono valutazione multidimensionale della condizione e situazione della persona e stendono il piano di assistenza con la persona interessata. Ci dovrà essere un graduale adeguamento e organizzazione dei servizi locali presso gli Ambiti sociali e socio sanitari.

 

La stessa Legge prevede anche l’impegno del Governo a fissare entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore i LEPS nazionali per tutti i cittadini anche negli altri ambiti sociali, definiti genericamente nel piano sociale nazionale. In particolare quindi per:

a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette;
d) prevenzione dell’allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

 

Per finanziare i LEPS per anziani e non autosufficienti si incrementa quindi il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 200 milioni per il 2023, a 250 milioni per il 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, arrivando ad uno stanziamento integrato finale pari a 807 milioni di euro per il 2022, 856 milioni per il 2023 e circa 914 milioni per il 2024.

 

Il Fondo ha l’obiettivo generale di realizzare l’assistenza socio-sanitaria delle persone con gravissima disabilità e degli anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Verrà ripartito agli Enti locali con successivo Decreto, per la realizzazione degli interventi  di cui sopra e la continuità dei bandi e dei programmi per i supporti economici e domiciliari di assistenza alle persone non autosufficienti. I LEPS generali invece sono finanziati con le risorse e i Fondi già previsti nel Piano sociale nazionale e dal PNRR.

 

La vita indipendente. Introdotto da questa Legge di Bilancio nell’elenco dei LEPS da approvare come sopra descritto, la vita indipendente ha finanziamenti già previsti dal PNRR e dal Fondo per la non autosufficienza. La realizzazione di un sistema volto alla realizzazione di questo obiettivo è attualmente prevista e definita nella Legge delega per la disabilità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre. Anche su questo fronte AISM con FISH si muove da tempo e, in occasione del PNRR, della Conferenza Nazionale della disabilità 2021 e della legge Delega succitata, ha ripresentato con forza le proprie istanze.

 

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Misure sanitarie

Fondo sanitario nazionale.

Anche in ragione della situazione generata dal Covid19, il Fondo è aumentato 2 miliardi all’anno per il 2022, 2023 e 2024. In particolare sono poi stati previsti.

 

Aumento del tetto di spesa farmaceutica.

Restano invariati i tetti di spesa della farmaceutica territoriale e convenzionata (es. tramite farmacie), mentre aumentano quelli dell’ospedaliera, che va a  8% per l’anno 2022, dell’8,15% per il 2023 e dell’8,30% dal 2024, dando quindi possibilità di dedicare nella pratica più risorse ai farmaci erogati in regime ospedaliero. L’aumento del tetto ospedaliero si applicherà però solo per le aziende farmaceutiche che abbiano provveduto all’integrale pagamento del payback 2019 e 2020. Per i farmaci per i quali le aziende abbiano mancato in tutto o in parte il pagamento dell’onere di ripiano, AIFA dovrà avviare le procedure per la cessazione del rimborso a carico del SSN, previa verifica sostituibilità con altro medicinale di analoga efficacia.
 

Disposizioni in materia di liste d’attesa.

È prorogato al 31 dicembre 2022 il regime tariffario straordinario introdotto per il recupero delle lista d’attesa relativo alle prestazioni non erogate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate a causa dell’emergenza pandemica. Entro il 31 gennaio 2022, le Regioni dovranno presentare al Ministero della Salute e al MEF la rimodulazione del piano per le liste di attesa, avvalendosi delle strutture pubbliche e private accreditate, anche in deroga alle altre misure già previste. Le disposizioni valgono anche per le regioni sottoposte a piano di rientro.

 

Finanziamento per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Stanziati 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 per attuare l’aggiornamento dei LEA. L’obiettivo è quello di provvedere alla rapida attuazione dei LEA previsti dal DPCM 12 gennaio 2017, nonché di rispondere al crescente numero di nuove richieste di inclusione e aggiornamento di prestazioni registrato negli ultimi anni (178 nel solo biennio 2019-2020). Ricordiamo in particolare che da sempre AISM porta avanti specifiche azioni di miglioramento e riconoscimento di servizi e prestazioni sanitari e socio sanitari per le persone con disabilità quali ad esempio in ambito di riabilitazione e ausili, de istituzionalizzazione e servizi di assistenza domiciliare integrata, visite ed esami specifici non solo da includere nei LEA, ma da assoggettare a esenzione ticket per patologia (ad esempio quelle per viste ed esami specialistici finalizzati agli accertamenti di invalidità e handicap, visite per la patente).

Si tratta quindi anche in questo caso di un’importante partita da affrontare anche per il 2022, alla luce di questi finanziamenti.

 

Disposizioni in materia di assistenza psicologica

Si prevede una proroga fino al 31 dicembre 2022 della possibilità per le aziende e gli enti del SSN di reclutare professionisti sanitari e assistenti sociali e viene confermato anche per il 2022 il finanziamento di 8 milioni di euro. Prorogata anche la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo a psicologi iscritti all’albo professionale, prevedendo una spesa complessiva di 19,93 milioni di euro. Infine viene rinnovato per il 2022 lo stanziamento di 10 milioni del Fondo, istituito presso il Ministro della salute, per la promozione del benessere e della persona , volto a facilitare l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche.

 

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Iter della Legge di Bilancio

Frutto di un lungo percorso normativo che si svolge con il diretto coinvolgimento dell’Unione Europea, la Legge di Bilancio si sviluppa in più fasi:

  • Entro il 10 aprile di ogni anno il Governo deve presentare il Documento di Economia e Finanza (DEF) , con cui sottopone al Parlamento e all’Unione europea gli obiettivi di finanza pubblica e di politica economica che vuole raggiungere nel triennio successivo.
  • Entro il 27 settembre di ogni anno, dopo aver ottenuto indicazioni e raccomandazioni sul DEF dall’Unione Europea e vari confronti anche interni allo Stato, il Governo emana la Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) , per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF.
  • Dopo alcuni altri passaggi interni e con l’Unione, entro il 20 ottobre il Governo presenta al Parlamento il Disegno di Legge di Bilancio che contiene anche la manovra triennale di finanza pubblica: dal 2016 la manovra economica è costituita da un'unica legge che contiene sia le previsioni del triennio, sia quelle per l’anno successivo.

 

La nuova legge di Bilancio poi dev’essere approvata in Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno e comprende due sezioni: la prima sezione contiene le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella NADEF ed anche eventuali nuove norme per la loro realizzazione; la seconda sezione descrive i vari stanziamenti previsti per i vari obiettivi, le entrate e le uscite e deve rendere conto anche di effetti finanziari di eventuali riforme inserite nella prima parte, garantendo comunque “l’equilibrio” delle finanze pubbliche.

 

Ultimo aggiornamento 17 gennaio 2022