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04/02/2010

Accertamento della disabilità: cambiano le procedure


Dal 1° gennaio 2010 sono ufficialmente entrate in vigore le novità in materia di accertamenti della disabilità dettate dall'art.20 della Legge n.102 del 3 agosto 2009.

Ecco le novità in materia di accertamenti della disabilità dettate dall'art.20 della Legge n.102 del 3 agosto 2009, ufficialmente entrate in vigore dal 1° gennaio 2010:

> Le domande di riconoscimento ed aggravamento devono essere presentate all'INPS, non più all'Azienda Sanitaria Locale. Sarà poi cura dell'INPS trasmettere la domanda alla ASL.

> Le Commissioni mediche ASL deputate ad effettuare le visite sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo; se al termine della visita il verbale viene approvato all'unanimità, viene direttamente validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS e spedito all'interessato.

> I tempi di convocazione a visita e di risposta si riducono notevolmente: dai precedenti 60 giorni necessari per la convocazione si passa ad esempio ai 30 giorni, con la possibilità di essere convocati entro 15 giorni per malati oncologici e persone nelle condizioni di cui al Decreto 2 agosto 2007 (compresi dunque casi di SM già in possesso dell'indennità di accompagnamento e rientranti in uno dei punti indicati dal Decreto stesso).

> I ricorsi dovranno essere presentati non più alla ASL ma all'INPS.

> La procedura va eseguita telematicamente e non più in forma cartacea; per attivarla occorre un certificato del medico curante, da caricare on line sul sito INPS, ricevuto il quale INPS attribuisce un codice PIN alla pratica, in modo da permettere alla persona di proseguire nella stessa inoltrando la domanda di invalidità/stato di handicap all'INPS e di poter poi seguirne, direttamente dal sito - tramite lo stesso PIN - l'andamento.
 
Per maggiori dettagli sulla nuova procedura ed i suoi risvolti pratici rimandiamo all'articolo pubblicato da Carlo Giacobini sul sito Handylex.org.