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16/11/2009

Affidamento dei figli

La normativa attualmente in tema di affido del minore in caso di separazioni dei genitori è volta a tutelare l’interesse del minore. I figlio hanno il diritto di continuare ad avere rapporti tanto con il proprio padre quanto con la propria madre anche se fra essi viene meno il vincolo matrimoniale.
Il riferimento è contenuto nell’art. 155 del codice civile  secondo cui “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Per realizzare la suddetta  finalità “il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
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Nel codice civile è previsto quale ipotesi “normale” quella dell’affidamento ad entrambi i genitori (cd. condiviso): i genitori concordano (con l’eventuale intervento del giudice sulla base delle diverse proposte avanzate dalla parti) le nuove modalità attraverso le quali prendersi cura dei propri figli.
 L’affido esclusivo è riservato ad uno solo di essi qualora il giudice nel caso concreto lo ritenga maggiormente consono all’interesse morale e materiale del minore. Più specificatamente l’art. 155 bis del codice civile stabilisce che: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La stessa Corte di Cassazione ha precisato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.
Per non essere genitori “idonei” deve sussistere una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa come, ad esempio, un’anomala condizione di vita  di obiettiva lontananza anche morale.
I fatto di avere una diagnosi di SM non significa essere inidoneo come genitore. Occorrerà valutare la singola situazione di salute della persona facendo ricorso a consulenti preparati e competenti.