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03/08/2009

Assegnazione della casa coniugale

Molto frequentemente durante le separazione fra coniugi si pone il problema dell’assegnazione della casa coniugale.
Le persone con SM si chiedono se hanno qualche diritto  da far valere in quanto “coniugi deboli”.

Non c’è una risposta a livello legislativo: in materia di separazione e divorzio l’art. 155 quater del codice civile (introdotto dalla legge 54/2006) conferma che il godimento della casa familiare è strettamente correlato con la sola protezione dei figli. Il coniuge che abbia ottenuto di poter tenere con sé i figli, indipendentemente dal tipo di affidamento (condiviso o esclusivo che sia), potrà ottenere dal Tribunale l’assegnazione della casa coniugale con estromissione dell’altro coniuge.

Nella pratica giudiziaria l’orientamento prevalente adotta un’interpretazione restrittiva della normativa: in assenza di figli  è esclusa l’assegnazione  ad un coniuge  - anche se in situazione di handicap o comunque malato - della casa coniugale di proprietà esclusiva dell’altro. In senso analogo si procede anche quando la casa è in comproprietà dei due coniugi poiché si procede allo scioglimento della comunione (con vendita dell’immobile).

Taluni giudici hanno apportato dei correttivi  modificando l’assegno di mantenimento in funzione della perdita o dell’acquisto della casa coniugale: se il coniuge con problemi di salute non ne ottiene l’assegnazione e viene estromesso avrà diritto automaticamente all’aumento dell’assegno senza dover riproporre una nuova specifica causa (così Cass. n. 661/2003). 
 
Queste situazioni restano frequenti e prevalenti, nonostante talune decisioni da parte dei giudici di merito. Il Tribunale di Lodi con sentenza del 17 maggio 2006 ha, ad esempio, statuito: “la casa coniugale di proprietà comune può essere assegnata anche in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti in quanto l’assegnazione può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, configurando una componente in natura dell’obbligo di mantenimento dell’uno a favore dell’altro.  In tal caso l’assegnazione ha funzione integrativa dell’assegno di mantenimento.”