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02/07/2009

AsseGno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

 

L’assegno ordinario d’invalidità e la pensione d’inabilità sono prestazioni economiche, di natura previdenziale, erogate a domanda, spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, affetti da un'infermità fisica o mentale.

In particolare, l’assegno si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

•  l’infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’INPS, ha provocato una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;

•  un'anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

L'assegno ordinario d‘invalidità non è una pensione definitiva: ha una durata massima di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto auna nuova visita medico-legale. Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo. L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche a chi continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno può essere sottoposto a visita medico-legale. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, ricorrendo i relativi requisiti.

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici INPS o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici INPS oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita. Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).

La pensione di inabilità, invece, spetta a quei lavoratori cui sia stata accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In particolare, la pensione si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

•  assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

•   un'anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione

È, inoltre, richiesta:

•  la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;

•  la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;

•  la cancellazione dagli albi professionali;

la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Ultimo aggiornamento giugno 2014