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15/11/2009

Congedo breve


Il decreto 278/2000 prevede per le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti di datore di lavoro pubblico e privato, il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito per anno, in caso di morte o di grave infermità, debitamente documentata: 
> del coniuge, anche separato legalmente; 
> di un parente entro il secondo grado (nonno e nipote, fratelli e sorelle) anche non convivente;
> di un soggetto che faccia parte della famiglia anagrafica.
Per fruire il  lavoratore deve comunicare  il motivo e  i giorni in cui intende utilizzarlo. C’è l’obbligo per l’azienda di consentirne l’utilizzo entro 7 giorni dalla morte o dall'accertamento della grave infermità o «dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici». 
 
Nei tre giorni di permesso non sono conteggiati quelli festivi e quelli non lavorativi.
In alternativa, se sussiste  una grave infermità degli stessi soggetti di cui sopra, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare congiuntamente modalità diverse di lavoro in alternativa ai tre giorni di permesso. 
Nell'accordo, che deve essere stipulato in forma scritta, devono essere indicate le modalità dell'orario concordato, proposto dal lavoratore, per un totale complessivo pari ai tre giorni.
Nell'accordo verranno anche indicati i criteri delle eventuali verifiche periodiche sulla persistenza dello stato di gravità della patologia. La periodicità della verifica dovrà essere indicata nell'accordo stesso. La verifica in questione sarà effettuata mediante la presentazione, da parte del lavoratore al datore di lavoro, della documentazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico.
Il nuovo orario concordato deve avere inizio entro sette giorni da quando viene accertata la patologia o la necessità di intervento terapeutico. 

I tre giorni di congedo breve possono essere cumulabili con quelli previsti dall’art. 33 della legge 104/92.

Per poterne beneficiare il lavoratore deve presentare la certificazione del medico specialistico del SSN o con esso convenzionato o del medico generico o del pediatra di libera scelta e, in caso di ricovero, della struttura sanitaria.