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15/11/2009

Congedo di due anni

Attualmente è prevista l'opportunità, per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (anche adottivi), conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, di usufruire di due anni di congedo retribuito. L’indennità è corrisposta dagli istituti previdenziali.
Analogo diritto spetta ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, con documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale (sia essa civile, di guerra, per lavoro, servizio di pensioni di invalidità INPS o analoghe).
Da ultimo analogo diritto al congedo è  stato esteso anche al coniuge della persona con handicap grave (2007) e ai figli conviventi (2009).
Restano esclusi altri gli altri parenti ed affini, così come il convivente more uxorio.

La Finanziaria 2004 ha abrogato la disciplina iniziale prevista nell’art. 42, co. 5, D. Lgs. 151/2001 che richiedeva, per ottenere il congedo, il riconoscimento della situazione di handicap grave da almeno cinque anni.
La recente circolare INPS n. 41/2009 ha chiarito che hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
• il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
• il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
• il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
c) fratelli o sorelle – alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
• il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
• il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;

c) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
• il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
• il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
• tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
• i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
• il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
• il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Il periodo di congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, con una serie di precisazioni.

Secondo l’INPS:
- perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria  l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra (così Circolare INPS del 15 marzo 2001, n. 64).
- nel Messaggio 28379 del 2006 è precisato che: se il dipendente, a seguito di un periodo di congedo parentale gode immediatamente dopo di giornate di malattia o ferie e poi riprende l’attività di lavoro, i giorni festivi ed i sabati (qualora si effettui la settimana corta) che cadono tra il congedo parentale e le ferie o la malattia non debbono essere computate in conto congedo parentale.

Secondo l’INPDAP:
- è richiesta l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo per poter fruire il congedo in modo frazionato (Circ. INDAP 12 maggio 2004, n. 31).


Per quanto riguarda la fruizione del diritto da parte del GENITORE occorre distinguere:
Per gli assicurati INPS l’ente  ha emesso due circolari (la n. 133 del 17 luglio 2000 e la n. 138 del 10 luglio 2001)  introducendo alcune particolarità rispetto alle indicazioni della norma istitutiva: 
ƒá Nel caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente la concessione del congedo è possibile anche se l'altro genitore non lavora, o se sono presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.
ƒá Nel caso, invece, di figlio handicappato maggiorenne non convivente con il richiedente, è necessario che sia garantita la continuatività ed l'esclusività dell'assistenza. Quindi, se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso l'altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, il congedo retribuito non può essere concesso.
Altra particolarità introdotta dall'INPS, riguarda l'ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.

L'INPDAP, invece, con la circolare del 10 gennaio 2002, n. 2 fornisce la propria interpretazione dell'articolo 80, comma 2, della Legge 388, proponendo una lettura più restrittiva di quella dell'INPS.
Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se l'altro genitore non lavora. Se il figlio maggiorenne, non è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell'ipotesi che l'altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di handicap, è necessario dimostrare l'impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza