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15/11/2009

Congedo Per gravi motivi familiari

II congedo di due anni per gravi motivi familiari può essere utilizzato quando sussistono gravi motivi:
o necessità familiari a seguito della morte di uno dei familiari sopra indicati; 
o necessità della presenza e dell'impegno del lavoratore per la cura e l'assistenza dei familiari;
o grave disagio personale del lavoratore stesso, al di fuori della malattia; 
o patologie dei familiari sopraelencati, ad esclusione del richiedente il permesso.


Esso può essere utilizzato, per un periodo frazionato o continuativo fino a due anni nell'intera vita lavorativa della persona. Al termine ci ciascun rapporto di lavoro il datore deve rilasciare l'attestazione del periodo di congedo fruito.

Il decreto interministeriale n. 278 del 21.7.2000 ha fornito maggiori dettagli.
I lavoratori dipendenti pubblici e privati possono chiedere un periodo di congedo per gravi motivi sia personali che familiari relativamente: 
1. ai componenti della famiglia anagrafica; per famiglia anagrafica si intende «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela, oppure legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune»; 
2. ai familiari anche non conviventi per i quali, ai sensi dell'articolo 433 del c.c., si ha l'obbligo di prestare alimenti (coniuge; figli legittimi, naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; genitori naturali e adottivi e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; generi e nuore; suoceri; fratelli);
3. ai parenti e affini entro il terzo grado portatori di handicap anche non conviventi. Quindi, nel caso in cui l'assistenza debba essere temporalmente più lunga delle due ore giornaliere o dei tre giorni al mese, possibilità che abbiamo precedentemente esaminato, ci si può avvalere di questo tipo di congedo, per i giorni «in più» che servono. 

Per  patologie si intende:  
> patologie acute e croniche che comportano la perdita permanente o temporanea dell'autonomia funzionale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 
> patologie acute e croniche che richiedono assistenza continuativa e frequenti monitoraggi periodici ematochimici e strumentali; 
> patologie acute e croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 
> patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per la cui terapia e riabilitazione necessita il coinvolgimento dei genitori.

II periodo di congedo non è retribuito, non è coperto da contribuzione e non è computato nell'anzianità di servizio. Il lavoratore ha la possibilità di riscattarlo o di effettuare la prosecuzione volontaria.
Un’eventuale licenziamento motivato dalla domanda o o dalla fruizione del congedo è nullo. Occorrerà, pertanto, rivolgersi tempestivamente ad un avvocato per impugnare lo stesso.