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21/12/2011

Contenuto testamento

A prescindere dalla forma scelta, il testamento rappresenta lo strumento offerto per individuare i soggetti che devono subentrare al defunto in tutti i diritti che non si estinguono con la morte.

La successione può avvenire a titolo universale o a titolo particolare: con la prima il soggetto designato acquista la qualità di erede, con la seconda quella di legatario.
L’istituzione di un erede significa l’individuazione di un soggetto che subentri, anche in una quota, in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al de cuius. Qualora non si sia provveduto a tale istituzione con il testamento, o l’istituzione riguardi solo una parte del patrimonio, a tale mancanza sopperiranno le disposizioni di legge dettate in materia di successione legittima.
Queste individueranno l’erede tra i soggetti legati al defunto da vincoli di coniugio o di parentela più o meno stretti, garantendo così la realizzazione della precisa volontà del testatore di individuare uno o più soggetti che subentrino, anche per una quota, in tutto il patrimonio del defunto e quindi in tutti i diritti e gli obblighi che a lui facevano capo.

A differenza dell’erede, il legatario è colui al quale il testatore attribuisce singoli beni o diritti e sarà chiamato a rispondere solo nei limiti di quanto ricevuto verso i creditori del defunto. Per queste ragioni il legatario, a differenza dell’erede, diventa tale senza bisogno di una accettazione. C’è tuttavia la possibilità per il destinatario di un legato di rinunciare allo stesso. Se non si rinuncia l’acquisto avviene automaticamente, senza bisogno di alcuna manifestazione espressa o tacita di volontà.
In ogni caso la vicenda successoria per il legatario è limitata a quel solo rapporto e non si estende ad altri sia attivi sia passivi.