Salta al contenuto principale

21/12/2011

I legittimari

I legittimari sono il coniuge, i figli legittimi e naturali e loro discendenti e, in caso di mancanza dei figli, gli ascendenti. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
I legittimari si distinguono dagli eredi legittimi.
I primi sono infatti il coniuge e i parenti stretti ai quali la legge riserva una quota del patrimonio e una specifica azione a tutela, nel caso in cui i loro diritti siano stati lesi (azione di riduzione) attraverso disposizioni testamentarie o donazioni in vita.
I secondi sono il coniuge e i parenti fino al VI grado (quindi anche soggetti molto lontani) ai quali si devolve l’eredità solo in mancanza totale o parziale di disposizioni testamentarie.

 

Casi particolari:

Coniuge separato
-  se la separazione è consensuale, il coniuge mantiene tutti i diritti successori.
-  se la separazione avviene con addebito al coniuge superstite con sentenza
passata in giudicato lo stesso perde tutti i diritti successori, salvo il diritto ad un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

 ----------------------------

Coniuge divorziato
Il coniuge divorziato, una volta che la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio sia passata in giudicato ed annotata nel registro dello stato civile, perde tutti i diritti successori, venendo meno con il divorzio ogni effetto civile del matrimonio.

Al coniuge divorziato compete però:
a) qualora non goda di alcuna assistenza sanitaria per nessun altro titolo, il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui fosse assistito l’altro coniuge, diritto che si estingue con eventuali nuove nozze;
b) qualora la sentenza che pronuncia il divorzio abbia disposto l’obbligo a carico di un coniuge di somministrare un assegno periodico all’altro, il beneficiario che versi in stato di bisogno dopo la morte del debitore può ottenere, con pronuncia del Tribunale, l’attribuzione di un assegno periodico a carico dell’eredità per tutto il tempo in cui dura lo stato di bisogno.
L’ammontare è determinato dal Tribunale tenuto conto dell’entità dell’importo dell’assegno versato in vita dall’altro coniuge, dell’entità del bisogno, dell’asse ereditario e della situazione degli eredi.