Tutte le successioni che si sono aperte dopo il 3 ottobre 2006 sono soggette al pagamento dell’imposta di successione (L. 24 Novembre 2006 n. 286).
Tabella per il calcolo delle imposte di successione
Coniuge e parenti in linea retta | Fratelli e sorelle | Parenti sino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale (sino al 3°) | Altri soggetti | |
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Sul valore dei beni e diritti(Franchigia) | 4% | 6% | 6% | 8% |
Per ogni beneficiario | euro 1.000.000 | euro 100.000 | ||
Prima casa imposta di trascrizione | euro 168 | euro 168 | euro 168 | euro 168 |
Imposta catastale | euro 168 | euro 168 | euro 168 | euro 168 |
Altri immobili imposta di trascrizione | 2% | 2% | 2% | 2% |
Imposta catastale | 1% | 1% | 1% | 1% |
Altri beni | Per gli Altri beni dipende se si supera o meno la franchigia | Per gli Altri beni dipende se si supera o meno la franchigia | Poiché non c'è franchigia scatta l'aliquota ordinaria 6% | Poiché non c'è franchigia scatta l'aliquota ordinaria 8% |
Soggetti portatori di handicap
(riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104)
Per ciascun portatore di handicap spetta una franchigia di complessivi euro 1.500.000
Altri beni – [Per gli Altri beni dipende se si supera o meno la franchigia]
Determinazione del valore degli immobili ai fini fiscali.
Il valore degli immobili è calcolato sulla rendita catastale capitalizzata.
Le stesse aliquote si applicano anche per gli atti di donazione.
I coefficienti di rivalutazione dal 31 luglio 2004, al fine di ottenere il valore catastale, sono i seguenti:
Per i fabbricati | categorie C/1 ed E 42,84 |
categorie A/10 e D 63,00 | |
categoria B 147,00 | |
altri fabbricati 126,00 |
Per fabbricato abitativo prima casa e relative pertinenze 115,50
Soggetti esclusi dall’imposta di successione
Soggetti residenti all’estero – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti di beni esistenti all’estero di proprietà di soggetto residente all’estero.
Stato – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
Enti – Sono esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, senza alcuna necessità di dimostrare l'impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo la ricerca, l'assistenza, lo studio, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità; a favore delle organizzazioni ONLUS, delle fondazioni previste ex Legge 461/1998 e degli enti aventi finalità di culto e religione.
Altri enti – Sono infine esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, se disposti per le sopra citate finalità; in questo caso l'ente deve dimostrare entro 5 anni dalla accettazione della eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata della loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione l’ente è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
Beni esclusi da imposta di successione
I titoli di debito pubblico, compresi i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), i Certificati di Credito del Tesoro (CCT) e i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP).
Gli altri titolo di Stato e equiparati.
Aziende famigliari e partecipazioni sociali: l’imposta di successione non si applica nel caso di eredità o legato a favore di discendenti, avente a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. Nel caso di Società di capitale o cooperative il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio per un periodo di almeno 5 anni.
Le indennità di fine rapporto di lavoro e le altre indennità spettanti di diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.
I beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia anteriormente all’apertura della successione e se siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione.
I crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi il rimborso di imposte o contributi, fino a quando non siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione all’Amministrazione debitrice.
I crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando non sia riconosciuta la loro sussistenza, con provvedimenti giudiziali o transazione.
I crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione
I veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione separata.