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21/12/2011

Le imposte di successione

Tutte le successioni che si sono aperte dopo il 3 ottobre 2006 sono soggette al pagamento dell’imposta di successione (L. 24 Novembre 2006 n. 286).
Tabella per il calcolo delle imposte di successione

 Coniuge e parenti in linea rettaFratelli e sorelleParenti sino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale (sino al 3°) Altri soggetti
Sul valore dei beni e diritti(Franchigia) 4% 6% 6% 8%
Per ogni beneficiario euro 1.000.000 euro 100.000    
Prima casa imposta di trascrizione euro 168 euro 168 euro 168 euro 168
Imposta catastale euro 168 euro 168 euro 168 euro 168
Altri immobili imposta di trascrizione 2% 2% 2% 2%
Imposta catastale 1% 1% 1% 1%
Altri beni Per gli Altri beni dipende se si supera o meno la franchigia Per gli Altri beni dipende se si supera o meno la franchigia Poiché non c'è franchigia scatta l'aliquota ordinaria 6% Poiché non c'è franchigia scatta l'aliquota ordinaria 8%

 

Soggetti portatori di handicap
(riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104)
Per ciascun portatore di handicap spetta una franchigia di complessivi euro 1.500.000
Altri beni – [Per gli Altri beni dipende se si supera o meno la franchigia]

Determinazione del valore degli immobili ai fini fiscali.

Il valore degli immobili è calcolato sulla rendita catastale capitalizzata.

Le stesse aliquote si applicano anche per gli atti di donazione.

I coefficienti di rivalutazione dal 31 luglio 2004, al fine di ottenere il valore catastale, sono i seguenti:

Per i fabbricati categorie C/1 ed E 42,84
  categorie A/10 e D 63,00
  categoria B 147,00
  altri fabbricati 126,00

Per fabbricato abitativo prima casa e relative pertinenze 115,50

 

Soggetti esclusi dall’imposta di successione

Soggetti residenti all’estero – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti di beni esistenti all’estero di proprietà di soggetto residente all’estero.

Stato – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Enti – Sono esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, senza alcuna necessità di dimostrare l'impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo la ricerca, l'assistenza, lo studio, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità; a favore delle organizzazioni ONLUS, delle fondazioni previste ex Legge 461/1998 e degli enti aventi finalità di culto e religione.

Altri enti – Sono infine esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, se disposti per le sopra citate finalità; in questo caso l'ente deve dimostrare entro 5 anni dalla accettazione della eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata della loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione l’ente è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

 

Beni esclusi da imposta di successione

I titoli di debito pubblico, compresi i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), i Certificati di Credito del Tesoro (CCT) e i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP).

Gli altri titolo di Stato e equiparati.

Aziende famigliari e partecipazioni sociali: l’imposta di successione non si applica nel caso di eredità o legato a favore di discendenti, avente a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. Nel caso di Società di capitale o cooperative il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio per un periodo di almeno 5 anni.

Le indennità di fine rapporto di lavoro e le altre indennità spettanti di diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.

I beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia anteriormente all’apertura della successione e se siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione.

I crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi il rimborso di imposte o contributi, fino a quando non siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione all’Amministrazione debitrice.

I crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando non sia riconosciuta la loro sussistenza, con provvedimenti giudiziali o transazione.

I crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione

I veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione separata.