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01/07/2009

Malattia e conservazione del posto di lavoro

 

Per malattia si intende uno stato patologico che comporta un’incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea di lavorare. Vi rientrano anche situazioni particolari come la necessità di terapie e/o periodi di convalescenza, purché debitamente certificati.

 

La malattia, così come la maternità, comporta la sospensione del rapporto di lavoro. In questo periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e ad un'indennità giornaliera. Il periodo massimo di assenza per malattia (periodo di comporto) è stabilito dai contratti collettivi di lavoro (C.C.N.L.). Superato il periodo di comporto, il lavoratore può essere licenziato, anche in costanza di malattia.

 

Si consiglia, quindi, di conservare copia dei certificati inviati e di rivolgersi periodicamente a un consulente del lavoro (ovvero all’ufficio personale della propria azienda) per far fare un conteggio dettagliato dei giorni di malattia di cui si è già fruito e di quelli ancora consentiti).

 

Il consulente del lavoro potrà verificare se nel contratto ci siano disposizioni di "miglior favore":

•  clausole che prolungano il periodo di comporto per malattia quando sussistono particolari patologie;

 

•  disposizioni che prevedano la sottrazione dal comporto delle assenze per la malattia dei giorni di ricovero e quelli utilizzati per terapie salvavita.

 

Ultimo aggiornamento luglio 2017

Per saperne di più:

malattia