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21/12/2011

Quote

La necessità, recepita dal legislatore, da un lato di assicurare la libertà di ciascuno di disporre delle proprie sostanze e dall’altro di tutelare la famiglia, fa sì che nella successione testamentaria il patrimonio  possa essere idealmente diviso in due parti.

Di una parte del patrimonio si può liberamente disporre a favore di chi si crede, siano essi parenti o estranei: questa parte si chiama quota disponibile.

La quota disponibile può quindi essere definita quella parte del patrimonio caduto in successione della quale il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo.

L’altra parte del patrimonio si chiama quota di riserva e deve necessariamente essere riservata ai legittimari.

Il codice civile stabilisce con chiarezza quali siano le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè di quali parti un testatore possa liberamente disporre con il proprio testamento, e quali parti debbano invece essere riservate ai legittimari.

I soggetti a cui necessariamente deve essere attribuita una quota del patrimonio sono:

  • il coniuge
  • i figli (o i loro discendenti, in caso di premorienza)
  • gli ascendenti/genitori (in caso di  assenza di figli)

 

Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (le cosiddette “quote di riserva” o “quote di legittima”), sulle quali non possono imporsi né oneri, né condizioni di alcuna specie da parte del testatore.

 

Quote di riserva:

Figli

Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio

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due terzi se i figli sono due o più

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Ascendenti

Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):

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Coniuge

Al coniuge è riservata la metà del patrimonio. Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile.

 

Quote di riserva nei casi di concorso:

Coniuge e figli

Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione:

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Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti, di cui spettante al coniuge un quarto del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra tutti.
Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione:

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Coniuge con ascendenti

Se con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi, a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 c.c.).
La disponibile è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite.
Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità previste per la successione legittima:

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