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04/11/2009

Tipi di separazione previsti

Separazione consensuale.
La separazione dei coniugi (e il successivo divorzio) può avvenire consensualmente o giudizialmente.
Quella consensuale è la via più rapida e meno onerosa per risolvere il proprio rapporto matrimoniale (fondandosi l'accordo sul consenso espresso davanti al Presidente del tribunale).
Le procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto si instaurano con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno la residenza o il domicilio.
Presso la cancelleria viene formato il fascicolo d'ufficio in cui è contenuto il ricorso per separazione consensuale ed i documenti allegati. Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente.
Nel corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi. Per tale ragione il presidente del Tribunale deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente.
Qualora il presidente riesca a procurare la conciliazione delle parti, ne viene dato atto in un apposito verbale, con l'archiviazione della procedura di separazione.
Nel caso in cui i coniugi ribadiscano la loro volontà di separarsi alle condizioni esplicitate nel ricorso e riportate nel verbale d'udienza, il procedimento prosegue con l'omologazione delle condizioni stesse da parte del tribunale.
L'omologazione, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge, è un procedimento che si instaura d'ufficio, senza la necessità di alcuna specifica ed ulteriore domanda da parte dei coniugi.
Tale provvedimento segna la fase ultima della separazione consensuale, e conferisce piena efficacia agli accordi di separazione.
Il tribunale può rifiutare l’omologazione degli accordi presi dai coniugi quando non viene garantita un'effettiva tutela per la prole non maggiorenne mentre è esclusa la possibilità per il presidente del tribunale di indicare modifiche alle clausole che riguardano i rapporti patrimoniali reciproci dei coniugi.
Il tribunale può rifiutarsi di omologare un accordo manifestamente contrario alla legge. Ad esempio, il coniuge bisognoso (a cui non è addebitabile la separazione) che non ha adeguati redditi propri ha pieno diritto all'assegno di mantenimento.
E' quindi opportuno che gli accordi di separazione eventualmente raggiunti dai coniugi in autonomia vengano sempre ed attentamente vagliate da esperti in diritto di famiglia, onde evitare che la procedura di separazione trovi ostacolo proprio nella fase finale di approvazione (omologazione) da parte del tribunale.

La separazione giudiziale
Diversamente dalla separazione consensuale, quella giudiziale presuppone lo svolgimento di un processo vero e proprio, con il conseguente obbligo di incaricare un difensore diverso per ogni coniuge.
Tale primo grado di giudizio  si conclude con la pronuncia di una sentenza che potrebbe essere oggetto di riforma da parte della Corte d'appello, mentre, a sua volta, la sentenza d'appello è ricorribile in Cassazione.
Rispetto alla procedura di  separazione giudiziale sono state introdotte importanti novità dal D.L. 14.03.2005 n. 35 convertito nella Legge 14.05.2005 n. 80, tra cui l'obbligo di allegare al ricorso introduttivo promosso da un coniuge (ed alla memoria difensiva dell'altro coniuge) le ultime dichiarazioni dei redditi presentate da entrambi.
Con riguardo ai provvedimenti da assumere in favore dei figli, il nuovo art. 155 codice civile, prevede  la facoltà per il giudice di disporre un accertamento avvalendosi della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate.


L'addebito nella separazione giudiziale
Il secondo comma dell'art. 151 c.c. sancisce che il Giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Ad esempio:
•  l'offendere il decoro e l'onore del coniuge;
•  l'omissione dell'attività sessuale;
•  la gelosia morbosa;
•  il divieto di intrattenere rapporti extrafamigliari;
•  l'ostacolare la pratica religiosa e ogni altra attività di carattere culturale, politica, assistenziale in cui si estrinsechi la personalità del coniuge, ed altri ancora.
Quanto alla sfera patrimoniale rileverà principalmente l'ipotesi in cui al coniuge più debole sia fatto mancare quanto necessario per il sostentamento ed una vita dignitosa
Conseguenze della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi.
Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, la separazione legale produce molteplici e rilevanti effetti, sia per i coniugi stessi che per i terzi che intrattengono rapporti giuridici con almeno uno di essi.
La prima conseguenza della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni (sempre che i coniugi non abbiano già optato per il regime di separazione dei beni, al momento della celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo), con rilevanti ricadute, ad esempio, sulla garanzia reale su cui fanno affidamento gli eventuali creditori di ciascuno dei coniugi.
Altra inevitabile questione da regolamentare, data la cessazione della convivenza, è quella relativa all’assegnazione della casa familiare (rinvio).

In caso di separazione i coniugi stipulano autonomamente un accordo (da sottoporre successivamente al vaglio dell’autorità giudiziaria tramite l’omologazione) nel quale decidono  la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.
Nella separazione giudiziale, invece,  l’effetto immediato è solo quello dello scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale, mentre i beni restano di proprietà comune ovvero esclusiva dei coniugi, a seconda dei casi e sulla base della disciplina ex art. 179 e ss. del codice civile.

Conseguenze della separazione rispetto ai rapporti personali fra coniugi.
A seguito della separazione l’obbligo di coabitazione è formalmente sospeso, fermo restando che la convivenza potrebbe essere già cessata in esecuzione del disposto dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati dal Presidente del Tribunale. Anche l’adempimento degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione, fatta eccezione per quanto riguarda la prole, cessano.
Un’altra eventuale conseguenza della separazione, a prescindere dalla pronuncia di addebito, è la possibilità di ciascuna delle parti di chiedere al giudice che vieti alla moglie l’uso del cognome del marito, quando tale uso sia per quest’ultimo sensibilmente pregiudizievole, ovvero che autorizzi la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio (si veda, al proposito, l’art. 156bis c.c.).
Una delle conseguenze di tipo patrimoniale di maggior rilievo è l’eventuale diritto di uno dei coniugi al mantenimento oppure agli alimenti.
L’assegno di mantenimento spetta in modo che entrambi possano mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. I presupposti necessari per il sorgere del diritto di uno dei coniugi a percepire l’assegno di mantenimento a carico dell’altro (ex art. 156, comma 1 c.c.) sono, da un lato, che la parte beneficiaria non abbia adeguati redditi propri, che la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, che non dichiari espressamente di rinunciarvi e, dall’altro lato, che il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento (di regola con cadenza mensile) si trovi effettivamente nella condizione economica di poter sostenere siffatto esborso.
Allo scopo di tutelare il coniuge più debole, la legge prevede che se l’obbligato non provvede a versare nei tempi stabiliti l’assegno, su richiesta del primo, il giudice avrà il potere di disporre il sequestro di una parte dei beni dell'inadempiente, oppure di ordinare a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il pagamento della somma dovuta.
Per quanto concerne, invece, il diritto agli alimenti, questo spetta anche se al coniuge meno abbiente è stata addebitata la separazione per colpa; l’assegno alimentare, infatti, ha lo scopo non già di permettere uno stile di vita agiato quanto quello goduto prima della crisi coniugale, bensì di assicurare anche alla parte economicamente molto debole i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa (cfr. art. 156, comma 3 c.c.).

Modifica delle condizioni di separazione.
Le condizioni di separazione stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice in sede di separazione giudiziale, così come gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, sono sempre suscettibili di modifica.
Le modalità procedurali auspicabili per addivenire alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. Qualora risulti impossibile un’intesa in tal senso, il coniuge interessato alla variazione sarà tenuto a introdurre un apposito procedimento mediante ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c., con l’assistenza necessaria di un avvocato. A tale domanda seguirà, dopo l’istruttoria del caso, l’emissione di un decreto avente la natura di sentenza che, pertanto, conterrà specifica motivazione e sarà passibile di impugnazione con i mezzi espressamente previsti dall’ordinamento.