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24/02/2016

Assenze per malattia: anche per i dipendenti del settore privato viene meno l’obbligo di reperibilità alla visita INPS

Già in vigore nel settore pubblico, il diritto viene  esteso a particolari categorie di lavoratori. Tra i beneficiari anche persone con SM con invalidità del 67%

 

In caso di assenza dal posto di lavoro per malattia, l’INPS svolge visite di controllo a domicilio in determinate fasce orarie, ma particolari categorie lavoratori del settore pubblico sono esentati dall’obbligo di reperibilità a queste visite (D.M. n. 206/2009).

 

Da oggi lo stesso diritto viene esteso di fatto anche ai dipendenti del settore privato, grazie al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2016, entrato in vigore il giorno immediatamente successivo. Il provvedimento ha ovviamente un impatto anche sulle persone con SM che lavorano nel settore privato.

 

Sono  infatti esclusi  dall'obbligo di reperibilità al proprio domicilio i lavoratori subordinati per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

 

    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita (attestate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare).

 

    b)  stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (l’invalidità riconosciuta deve essere pari o superiore al 67%).

 

Le persone con SM con il 67% di invalidità possono dunque entrare nel novero dei beneficiari di tale normativa. In assenza di riconoscimento di invalidità pari o superiore al 67% le persone con SM potranno rientrare tra i beneficiari di questa norma solo se rientreranno nella situazione di cui al punto a).

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti in merito potete contattare il Numero Verde AISM.