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Decreto Green Pass: cosa cambia per le persone con sclerosi multipla e disabilità

 

Ultimo aggiornamento 29 luglio 2021

 

La situazione di rischio legata alla diffusione del coronavirus (Covid-19) ha portato il Governo italiano ad emanare un nuovo decreto legge – il n.105 del 23 luglio 2021, cosiddetto Decreto Green Pass – con le nuove misure di prevenzione del contagio. Vediamo quali provvedimenti contiene il decreto, riferendoci soprattutto alle disposizioni che interessano le persone con sclerosi multipla e con disabilità.

 

Innanzitutto, il Decreto Green Pass proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

 

Green Pass

Il Decreto estende l’obbligo di certificazioni verdi Covid-19, il così detto Green Pass già previsto per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

 

A partire dal 6 agosto dovrà essere presentato in tutte le Regioni italiane anche per accedere a servizi di ristorazione (per il consumo al tavolo al chiuso); spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive di interesse nazionale; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

 

Sarà richiesto in tutte le Regioni, relativamente alle attività consentite dalla colorazione della zona (bianca, gialla, arancio e rossa). Saranno esonerati da questo obbligo le persone escluse per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo criteri che dovranno però essere successivamente definiti con una circolare del Ministero della salute.

 

Sarà istituito un formato digitale dei certificati, per consentire una verifica rapida. In attesa del digitale, potranno essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. Si attende quindi la circolare ministeriale per indicazioni più concrete rispetto a quali casi e in che modo si potrà ottenere la certificazione di esonero dal Green pass.

 

Lavoro agile

Per quanto riguarda il tema del lavoro, è stata prorogata fino al 31 ottobre la possibilità di lavoro agile per i lavoratori fragili, come già previsto dal Decreto Cura Italia (art. 26 comma 2 bis). Sono considerati “lavoratori fragili” i dipendenti pubblici e privati a cui è stata certificata dai competenti organi medico-legali una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

 

Rientrano in questa categoria anche i lavoratori a cui è stata riconosciuta una disabilità grave in base alla legge 104 del 1992, articolo 3, comma 3.

 

Il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili può essere concretizzato, se fosse necessario, anche attraverso un cambio di mansione. La nuova mansione dovrebbe comunque fare riferimento stessa categoria o area di inquadramento, come definito dai contratti collettivi vigenti. È anche possibile svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

Sorveglianza sanitaria

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 anche la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Tra i fattori che determinano questo rischio vi è l’età, ma anche la condizione di immunodepressione dovuta a patologia COVID-19, a patologie oncologiche o allo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

 

I datori di lavoro pubblici e privati dovranno dunque assicurare la sorveglianza sanitaria in questi casi.

 

I datori di lavoro che sono tenuti alla nomina di un medico competente possono far effettuare la sorveglianza da quest’ultimo. Nei settori in cui la nomina del medico competente non è obbligatoria ci sono due strade per il datore di lavoro: nominarne uno per il periodo emergenziale, oppure richiedere ai servizi territoriali dell'INAIL che provvederanno con propri medici del lavoro.

 

Stralciata l’equiparazione dell’assenza da lavoro dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero

Nel Decreto Green Pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale manca tuttavia il riferimento a una tutela molto importante per tantissimi lavoratori in condizione di fragilità, già prevista dal Decreto Cura Italia. Si tratta dell’equiparazione dell’assenza da lavoro per quarantena o malattia da Covid-19 al ricovero ospedaliero.

 

Peri lavoratori fragili, per chi deve affrontare un periodo di quarantena, di convivenza con persona positiva Covid-19 o in sorveglianza attiva, questo provvedimento permetteva considerare l’assenza da lavoro al ricovero appunto, e quindi escludendo tali assenze dal periodo di comporto (periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro), dalle trattenute per i dipendenti pubblici in malattia, e dal rispetto delle face orarie per le visite di controllo.

 

A tale riguardo, AISM si è già attivata affinché venga presentato un emendamento finalizzato a dare spazio a tale importante misura di tutela la cui vigenza è ancora assai avvertita come prioritaria da moltissimi lavori in condizione di fragilità.

 

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