Nel video l’avvocato Giulia Flamingo, impegnata quotidianamente al Numero Verde AISM, spiega cosa sta facendo AISM per arrivare alla soluzione di due questioni pressanti sulle certificazioni necessarie per potersi assentare dal lavoro se si è rischio di immunodepressione e sul diritto di utilizzare l’estensione a 18 giorni, fruibilii tra marzo e aprile, per i permessi retribuiti della Legge 104/92.
«Chi può rilasciare la certificazione per potersi assentare dal posto di lavoro se si ha una situazione di immunodepressione?». Secondo il Decreto Cura Italia (Art. 26 comma 2) questo compito è in capo ai « ai competenti organi medico-legali», cioè agli uffici di medicina legale delle ASL. Ma presto le cose dovrebbero cambiare.
Il giorno stesso in cui è stato emesso il Decreto “Cura Italia” AISM ha scritto al Ministro della Salute per chiedere che tali certificazioni possano venire rilasciate anche dai medici di medicina generale e dai medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale. Di concerto con FISH è poi stato attivato l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha immediatamente sostenuto la richiesta formulata dalla Federazione.
Per facilitare l’operatività del processo di certificazione, AISM si sta confrontando con la rete dei Centri clinici SM per mettere a punto un modello di certificazione da utilizzare su tutto il territorio nazionale una volta definitivamente sciolti i dubbi applicativi derivanti dalla formulazione della norma.
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Un’altra questione ‘calda’ riguarda i permessi riconosciuti dalla Legge 104/1992: il Decreto Cura Italia (art.24) ha incrementato il numero di giorni di permesso di ulteriori complessive 18 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, da aggiungere ai 3 giorni mensili normalmente disponibili.
Ora, il citato “comma 3 dell’articolo 33” riguarda solo i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave , mentre il Decreto Cura Italia tralascia il “comma 6” dello stesso articolo 33 della Legge 104/92, che riguarda i lavoratori stessi che fruiscono dei permessi per la condizione di handicap grave (“La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3”, dice il testo della Legge 104/92).
Partendo dal dato letterale della norma, nel chiarire le modalità di fruizione dei permessi, il messaggio INPS 1281 del 20 marzo specifica che hanno diritto a fruire di questa estensione solamente i «lavoratori che assistono un familiare con handicap grave» e non anche i lavoratori con handicap grave. Letto il messaggio 1281, AISM, insieme con FISH- Federazione Italiana Superamento Handicap, ha subito chiesto al Ministero e a INPS di riconoscere con un’ulteriore nota integrativa il medesimo diritto anche ai lavoratori con riconoscimento dell’ handicap grave, secondo lo spirito più ampio che deve riconoscersi alla disposizione.
Attendiamo con fiducia che Ministero e INPS accolgano prontamente anche in questo caso, come hanno fatto sinora, le richieste di AISM, FISH e dell’intero mondo delle persone con disabilità.