A seguito della centinaia di richieste che stanno giungendo in questi giorni al Numero Verde circa le modalità per esercitare il diritto che consente ai lavoratori pubblici e privati con gravi patologie di assentarsi dal lavoro sino al 30 aprile con assenza equiparata al ricovero ospedaliero (contenuto nell'art. 26, comma 2° del decreto legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), forniamo di seguito gli opportuni chiarimenti.
Intanto va detto per "gravi patologie" si intende quanto specficato nel decreto: "in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita".
AISM ritiene che l'indicazione - presente nel Decreto - che vede nei "competenti organi medico legali" i soggetti adatti a rilasciare la certificazione per accedere a questo diritto, debba essere opportunamente intesa, comprendendo in questa categoria anche i Medici di Medicina Generale e dei Medici del Sistema Sanitario Nazionale e dei Medici convenzionati con lo stesso SSN. Questo andrebbe a garantire effettività e coerenza a tale specifica misura nel contesto di questa emergenza.
Lo spirito della norma, infatti, è quello di voler favorire che le persone che presentano un elevato livello di rischio derivante dalla condizione di immunodepressione o altre gravi condizioni possano assentarsi dal lavoro con equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero. Ed è evidente come l’intenzione del legislatore sia quella di limitare la loro circolazione, risultato che verrebbe meno qualora fosse necessario recarsi fisicamente presso i servizi di medicina legale delle ASL per ottenere la certificazione stessa.
Tale interpretazione risulta avvalorata da una lettura sistematica delle disposizioni dal Governo, in generale orientate a velocizzare le procedure ed eliminare ogni passaggio che possa renderle gravose o meno immediate, agevolando l’accesso ai diritti e alle tutele attivati per la gestione dell’emergenza.
Va anche aggiunto che sono proprio i Medici di Medicina Generale e, nel caso della Sclerosi Multipla, ancor più i neurologi dei Centri clinici per la cura della SM ad essere concretamente in possesso delle informazioni, per ciascun paziente seguito, idonee a consentire il rilascio di una certificazione che attesti l’esistenza della condizione di immunodepressione.
Su questa base AISM, sin dalla pubblicazione del decreto legge, ha caldeggiato un'interpretazione del provvedimento orientata a considerare soggetti autorizzati a rilasciare la suddetta certificazione sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base) sia i medici convenzionati con il SSN (il medico specialista), formulando in accordo con FISH una richiesta specifica al Ministro della Salute; sollecitando la Presidenza del Consiglio per un chiarimento risolutivo; predisponendo specifici emendamenti da adottare in sede di conversione del decreto legge, emendamenti che abbiamo evidenza siano ora all’esame del Senato.
In linea con quanto sopra, riteniamo importante richiamare l'attenzione sulla nota inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, al Ministero della Salute e all'INPS che afferma la rilevanza e l’urgenza di chiarire “che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui al richiamato articolo 26 comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N”, di fatto, eliminando così a nostro giudizio i dubbi insorti in questi giorni.
Allo stato attuale, dunque, riteniamo che per non frustrare la volontà del legislatore e garantire effettività alla norma, i lavoratori pubblici e privati, in possesso della certificazione attestante il rischio da immunodepressione in conformità a quanto utilmente precisato nella richiamata nota dell’Ufficio per le politiche delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, potranno inoltrare la suddetta certificazione al proprio datore di lavoro comunicando la propria intenzione di assentarsi ai sensi dell'art. 26 comma 2° del decreto legge n. 18/2020.
Salvo diversa espressa indicazione del lavoratore medesimo, l'assenza si protrarrà sino al 30 aprile 2020, come espressamente sancito dalla norma. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all'INPS, mediante i flussi Uniemens, la causale dell'assenza del proprio dipendente.
Ultimo aggiornamento 3 aprile 2020