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19/05/2020

Entra in vigore il Decreto Rilancio: ecco le misure pubblicate in Gazzetta ufficiale

 

È entrato in vigore ieri, martedì 19 maggio2020, il Decreto “ Rilancio”. Già denominato Decreto “Aprile”, introduce misure pari a 55 miliardi di euro a supporto delle imprese e enti del terzo settore, famiglie, lavoratori, sanità, sistema di Protezione Civile, servizio civile universale, per la ripresa nella Fase 2 dell’emergenza.

 

Confermata l’estensione dei permessi della Legge 104, così come le misure sul lavoro agile, l’assenza dal lavoro per rischio da immunodepressione equiparata al ricovero ospedaliero. Introdotti l’aumento dei fondi Dopo di Noi e Non Autosufficienza e Vita indipendente e il reddito d’emergenza e l’ulteriore proroga di piani terapeutici. Superata l’incompatibilità dell’assegno ordinario di invalidità rispetto al bonus autonomi e professionisti ed inseriti in extremis 20 milioni di euro aggiuntivi a finanziamento del servizio civile universale.

 

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo la firma del Presidente della Repubblica. Si introducono così e sono entrate in vigore già da ieri le misure più corpose delle Fase 2 tra cui molteplici disposizioni di interesse per le persone con disabilità e sclerosi multipla. Ora il Decreto passa all’iter parlamentare per la consueta conversione in legge entro 60 giorni, durante il quale – come già accaduto per il DL Cura Italia - sarà possibile apportare ulteriori aggiustamenti e integrazioni.

 

Qui di seguito ci concentriamo sulle misure di specifico interesse le persone con sclerosi multipla, con disabilità e loro famiglie.

 

Aumento permessi legge 104/1992

Anche per maggio e giugno 2020 viene confermato l’aumento di 12 giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili, da aggiungere ai consueti 3 giorni di maggio e di giugno, per un totale di 18 giorni sui due mesi.

 

 

Congedi Covid-19

Per i lavoratori con figli sino a 14 anni sono stati altresì prorogati di altri 15 giorni, arrivando ad un totale di 30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, i congedi parentali COVID19 (pagati al 50%); mentre il bonus babysitter (utilizzabile alternativamente al congedo COVID) viene portato a 1.200 euro, per l’iscrizione a centri estivi, centri educativi e servizi educativi. Confermato anche il congedo per i lavorati con figli sino ai 16 anni per tutto il periodo di sospensione delle attività educative e dell’infanzia (non retribuito).

 

Diritto al lavoro agile

Il Decreto Rilancio ha inoltre esteso, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, il diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli sino a 14 anni a richiedere il lavoro agile, ma a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

 

Conferma la possibilità e la raccomandazione per i datori di lavoro pubblici e privati, già prevista dal Cura Italia, ad attivare modalità di lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Blocco dei licenziamenti

La sospensione della possibilità per i datori di lavoro di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali e collettivi è stata prorogata per complessivi 5 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia e così dal 17 marzo 2020. Sono state altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Il decreto ha inoltre previsto che per i datori di lavoro (a prescindere dal requisito dimensionale) che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbiano proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, possano revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente facciano richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

 

Sorveglianza sanitaria in fase 2

Molte aziende riaprono e molte persone con sclerosi multipla potranno o dovranno tornare al lavoro (se non hanno un rischio dovuto a immunodepressione). Opportunamente, il Decreto Rilancio prevede che «per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità».

 

In pratica, ciascuna realtà professionale dovrà attivare i propri medici competenti per verificare l’idoneità alla mansione di tutti i propri dipendenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria in corso: per i lavoratori con disabilità, con altri quadri clinici o di età a rischio potrebbe anche verificarsi una situazione di inidoneità temporanea. Anche se il decreto precisa che l’intensificata sorveglianza sanitaria non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto, resta il fatto che con l’inidoneità temporanea potrebbe non essere dovuta la retribuzione. Sarà quindi necessario vigilare affinché non si verifichino situazioni non corrette.

 

Tutele per i lavoratori con gravi patologie e immunodepressione

Con l’art. 74 viene portata al 31 luglio 2020 la data entro la quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104, nonché ai lavoratori portatori di handicap con connotazione lieve (Art.3, comma 1°), in possesso altresì di certificazione rilasciata dai “competenti organi medico legali” attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, come già previsto dall’art. 26 comma 2° del Decreto Cura Italia. Purtroppo permane ancora ambiguità rispetto ai soggetti certificatori in quanto il testo vigente non precisa chi siano “i competenti organi medico legali” e rimane fermo il riferimento anche per il rischio di immunodepressione allo stato di handicap. Su questa norma prosegue pertanto l’attività di AISM e FISH per chiedere una riformulazione del provvedimento.

 

 

Cumulabilità bonus e assegno ordinario di invalidità

Di particolare rilievo l’articolo 75, che pone in parte rimedio ad una problematica sollevata anche da AISM e FISH, con una lettera aperta al Governo nel corso dell’approvazione del DL “Cura Italia”: viene reso compatibile il “bonus 600 euro” anche con l’assegno ordinario di invalidità – AOI - (legge 222/1984). In generale l’assegno predetto è reso anche compatibile con le misure contenute agli art. 27-28-29-30-38 e 44 del Cura Italia. Le indennità introdotte ad questi articoli sono inoltre estese su aprile e maggio 2020 e ne vengono introdotte per i lavoratori del turismo, lavoratori stagionali, intermittenti, ecc. Introdotta anche un’indennità di 500 euro per i lavoratori domestici con contratti superiori alle 10 ore settimanali.

 

Proroga accesso ad ammortizzatori

Anche se non strettamente correlato al tema della disabilità, si segnala inoltre, che con il Decreto Rilancio è stata confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, nonché di cassa integrazione salariale straordinaria e in deroga, con causale Covid – 19, utilizzabile dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto.

 

Viene inoltre prevista la possibilità, esclusivamente per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid – 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.

 

Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid – 19, entro i limiti di finanziamento previsti dall’art. 71 dello stesso decreto, che però potranno essere utilizzate solo a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica. Il limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid – 19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive).

 

Aumento dei fondi per le persone con disabilità e per la non autosufficienza

150 milioni di euro è lo stanziamento complessivo previsto per le disabilità contenuto nell’art 104, interamente dedicato all’assistenza e ai servizi per la disabilità.

 

Fondo non autosufficienza (FNA): + 90 milioni

Viene disposto un incremento pari a 90 milioni di euro, per l'anno 2020, per il Fondo per le non autosufficienze, “al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19”. Di questi 90 milioni, 20 sono vincolati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Viene poi altresì previsto un incremento di 20 milioni, per l'anno 2020, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” ( legge 22 giugno 2016, n. 112, articolo 3, comma 1).

 

Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate ai due fondi strutturali ma occorre mettere in evidenza un elemento molto importante: in entrambi i casi gli aumenti sono finalizzati alle specifiche finalità che il decreto ha esplicitato e che le regioni dovranno quindi rispettare nel momento del riparto delle risorse.

 

Infine, con una dotazione di 40 milioni di euro, viene istituito il nuovo Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità. La finalità è di fornire un sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

 

Servizi domiciliari per le persone disabili

L’art. 109 integra l’art. 48 del Cura Italia: durante la sospensione delle attività dei sevizi socio sanitari e socio educativi e anche delle attività sanitarie differibili gli enti locali dispongono piani e programmano servizi per realizzare progetti per la continuità ci cura delle persone disabili a domicilio.

 

Proroga piani terapeutici e ricette

I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017), in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Sono altresì prorogate di 30 giorni le ricette mediche (ripetibili e non) per farmaci di fascia A, quelli erogati in modalità DPC, cioè dalle farmacie territoriali per conto della ASL.

 

Reddito di emergenza

Viene istituito il Reddito di Emergenza (Rem) erogato dall’INPS ai nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19. La misura riguarda tutti i nuclei familiari, e non solo quelli con persone con disabilità. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il 30 giugno 2020 e il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

 

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) il non superamento di specifici valori reddituali e patrimoniali ed un ISEE non superiore a 15 mila euro.

 

Il Reddito di emergenza sarà erogato in due quote di importo che potrà variare da un minimo di 400 ad un massimo di 800 euro.

 

Oltre ad essere incompatibile con il Reddito di cittadinanza, non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (è però compatibile con l’assegno di invalidità ex legge 222). Ricordiamo che fra quelle indirette c’è anche la pensione di reversibilità, qualsiasi sia l’importo.